L’unione d’Italia vista sotto il profilo della tutela del lavoratore contro gli infortuni e malattie professionali in più di cento anni del nostro ordinamento. Brevi osservazioni
La società e quindi anche l’Italia, prima della industrializzazione e del capitalismo, era caratterizzata da un vincolo personale tra dominanti e dominati. Come diceva Hegel, il signore domina il servo e si limita a consumare le cose, ma il servo, pur essendo tale, nel lavoro che deve svolgere, in sostanza acquista consapevolezza di sé .
Il lavoratore diviene consapevole di essere innanzi tutto un essere umano per cui nel lavoro si deve tener conto della personalità individuale, delle necessità personali, economiche, psicologiche, spirituali del soggetto traendo ispirazione anche dalla filosofia greco –latina. Questi principi cominciano a farsi strada nel nuovo Stato Italiano, come si acquista consapevolezza di dover tutelare il lavoratore nel caso che subisca infortuni sul lavoro. Nasce, così, nel 1898 la legge n.80 che imponeva ai datori di lavoro una assicurazione obbligatoria .
Con tale legge trova legittimazione il principio “cuius commoda, eius et incommoda” gravante sul datore di lavoro, ovvero, l’imprenditore acquista vantaggi dalla attività lavorativa dei dipendenti e, quindi, deve assumersi le conseguenze negative che da essa derivano.
Seguirono in quel senso i successivi Regi Decreti n.928 del 1929 per la tutela delle malattie professionali, n.264 del 1933 che affidava all’INAIL la gestione della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il Regio decreto n.1765 del 1935 che introduceva il fondamentale principio dell’automaticità delle prestazioni.
La tutela del lavoratore per gli eventi in questione era ribadita successivamente dal Codice Civile del 1942 (vedi art. 2087 ) nonché dal Codice Penale del 1930 che prevedeva e tuttora prevede, reati specifici per comportamenti omissivi determinanti infortuni sul lavoro ( vedi art. 437 e 451 C.P.). Ma con la Carta Costituzionale del 1947 entrata in vigore il 1° gennaio 1948 si è fatto un importante passo in avanti.
Questi principi fondamentali che allo Stato Italiano donano le caratteristiche di uno Stato democratico (demos = popolo) non possono essere modificati.
La automaticità della prestazione a favore del lavoratore danneggiato non certo viene prevista da contratti assicurativi privati, ma unicamente dallo Stato tramite l’Ente pubblico cui è affidata la gestione di una assicurazione obbligatoria.