L’urgenza non esonera da responsabilità medico “impreparato”
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che la situazione di urgenza non può esonerare il medico dalla responsabilità se questo adotta “condotte omissive che non si sa se attribuire a scelte difensive o a carenze di preparazione”. Tale principio di diritto è stato messo nero su bianco dalla quarta sezione penale in occasione della presentazione del ricorso da parte dei familiari di un autista, il quale, giunto al Pronto Soccorso in stato comatoso da sospetta lesione ischemica cerebrale e in seguito al trasferimento nel reparto di neurologia di un altro ospedale, moriva per una dissezione dell’aorta. In seguito al decesso, venivano indagati il cardiologo e il medico del pronto soccorso con l’accusa di avere causato l’evento “per non avere eseguito una corretta valutazione clinica del paziente e di avere in particolare omesso l’esecuzione di una tac toracica che avrebbe consentito una corretta diagnosi“. Dopo che il Gup di Rossano dichiarava il non luogo a procedere nei confronti dei due medici per omicidio colposo “per non avere commesso il fatto”, veniva presentato ricorso per Cassazione: la Suprema Corte, rigettando il ricorso, confermava la decisione di merito spiegando che “la sentenza impugnata ha tenuto conto della ambiguità della sintomatologia e dell’esito degli esami ematochimici, nonchè della necessità di avviare con prontezza il paziente alla struttura sanitaria che, nella situazione data, appariva ragionevolmente dotato delle competenze ed attrezzature più adeguate in relazione alla prospettata patologia neurologica (…) La grave patologia del paziente (dissezione dell’aorta) ha prognosi infausta e non avrebbe potuto comunque essere trattata con successo nelle strutture locali”. Inoltre, la Corte ha colto l’occasione per precisare che “una attenta e prudente analisi della realtà di ciascun caso può consentire di cogliere i casi nei quali vi è una particolare difficoltà di diagnosi, sovente accresciuta dall’urgenza; e di distinguere tale situazione da quelle in cui il medico è malaccorto, non si adopera per fronteggiare adeguatamente l’urgenza o tiene comportamenti semplicemente omissivi, tanto più quando la sua specializzazione gli impone di agire tempestivamente proprio in urgenza”.