Macchie d’olio sulla strada? La Pubblica Amministrazione non paga danni in caso di incidente!
In alcuni casi è proprio il caso di dirlo: oltre il danno la beffa! Anche se a dirla proprio tutta la beffa purtroppo è assolutamente giustificata dal Codice civile e da quello della strada. Nel dicembre del 2006 la signora M. stava percorrendo una strada cittadina di Agrigento, giunta ad una curva però la signora, per colpa di una macchia d’olio lasciata sull’asfalto da un altro veicolo, perse il controllo del mezzo. Finendo così contro il guardrail. Illesa, ma piuttosto arrabbiata per i danni alla vettura, decise di denunciare la società A.
Spa, gestrice del tratto di strada e controllata dalla Pubblica amministrazione. Il giudice del Tribunale di Agrigento respinse però la richiesta di risarcimento, dato che la responsabilità del custode prevista dell’art. 2051 del codice civile viene esclusa dal cosiddetto “caso fortuito”. Il caso fortuito consiste in un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di azione del custode e sufficiente da solo a determinare il danno. Tale evento può consistere anche nel fatto del terzo se questo è stato la causa esclusiva del danno. Nel caso di specie inoltre tra la presenza della macchia d’olio e l’incidente era decorso un lasso di tempo così breve da non aver dato neppure il tempo per provvedere ad opportuni interventi di manutenzione. La signora M., è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali. La vicenda è finita davanti ai giudici della Cassazione ma anche in questo caso inutilmente, visto che il ricorso è stato respinto (sentenza n. 10643/2012). Nella parte motiva della sentenza la Terza Sezione civile ha rimarcato il fatto che “il caso della macchia d’olio sull’asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l’occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode“.