Mandato d’arresto: per la consegna dello straniero non è necessario tradurre in italiano il verdetto di condanna
Se un mandato d’arresto esecutivo contiene tutti gli elementi
informativi necessari per procedere alla decisione sulla consegna del
cittadino straniero al suo Paese d’origine al fine di fargli scontare
una condanna penale, il giudice italiano non è tenuto alla traduzione
del verdetto estero definitivo. E non lo è per due ordini di motivi: 1)
perché non può surrogarsi in un’impropria e surrettizia funzione di
riesame o di ulteriore grado di giudizio di una sentenza estera
irrevocabile; 2) perché la legge italiana non rende obbligatoria la
traduzione in lingua italiana delle sentenze penali definitive per la
cui esecuzione è richiesta la consegna, ma stabilisce espressamente la
traduzione in italiano per il solo mandato e non anche degli atti
allegati o trasmessi a suo supporto. Così la Cassazione con la sentenza
41631/09 ha confermato il verdetto con cui la Corte d’appello aveva
ritenuto sussistenti tutti i presupposti di legge per consegnare un
cittadino rumeno all’autorità del suo Paese al fine di fargli scontare
una condanna a quattro anni di reclusione per violenza sessuale ai
danni di una connazionale. La sesta sezione penale del Palazzaccio,
infatti, ha ritenuto non censurabile l’apprezzamento dei giudici della
consegna in punto di adeguatezza dei documenti acquisiti perché il
mandato d’arresto era pienamente esaustivo in merito ai fatti per i
quali il cittadino rumeno aveva riportato la condanna nel suo Paese.