Marchio comunitario tutelato fin dalla domanda di registrazione
Rafforzato
il marchio comunitario dopo la riforma dell’anno scorso. C’è infatti
contraffazione anche nel caso in cui il marchio non è stato ancora
formalmente registrato ma è stata presentata la domanda, completa “dei
modelli di cui si rivendica l’esclusiva”.
La stretta arriva dalla
Corte di cassazione che, con una interessante sentenza (si veda link
sotto) depositata oggi e destinata al servizio novità, ha accolto il
ricorso della Procura di Novara riaprendo il caso del cubo magico.
In
particolare, secondo il Collegio di legittimità, la riforma dell’anno
scorso (L. n. 99) non ha fatto altro che rafforzare la tutela del marchio
comunitario. In sostanza, si legge nelle motivazioni, “la tutela penale
dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell’ingegno o di prodotti
industriali è finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico preminente
della fede pubblica, oltre che a quello privato del soggetto inventore, e
la previsione secondo la quale le norme incriminatrici in tema di
contraffazione e alterazione di marchi o dei segni si applicano sempre che
siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale,
deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti
è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assuma la
falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge
all’esito della prevista procedura, sicchè l a falsificazione dell’opera
dell’ingegno può aversi solo se essa sia stata formalmente riconosciuta
come tale. Non solo. Più recentemente “la tutela è stata anticipata al
momento della data di presentazione della domanda di registrazione o
brevetto, nelle forme di legge, della relativa domanda, con la descrizione
dei relativi modelli di cui si rivendica l’esclusiva, in quanto essa rende
formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita
riproduzione”.