Marito nasconde la sua impotenza: sì all’addebito della separazione
Il ricorso per Cassazione va rigettato quando non sono affrontate tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata o quando vengono proposti motivi irrilevanti od oscuri.
E’ quanto disposto dalla Prima sezione civile, della Corte di Cassazione, con sentenza 13 gennaio – 1° marzo 2012, n. 3230.
Il caso in esame riguardava una donna che, in primo grado, aveva ottenuto la pronuncia di addebito della separazione, con diritto di mantenimento, in quanto il marito le aveva taciuto la propria impotentia generandi. Proposto appello, l’uomo aveva ribaltato la decisione precedente, conseguendo la sentenza di addebito della separazione a carico della moglie, a causa dell’ adulterio della stessa.
Tale pronuncia confermata in Cassazione, è stata però nuovamente rovesciata dalla Corte d’appello di Firenze quale giudice di rinvio. Avverso la suddetta decisione, il marito ha proposto ricorso per Cassazione con sei motivi di censura.
Occorre precisare che in sede di giudizio di legittimità, il Collegio non può riesaminare autonomamente la causa nel merito, bensì esaminare le valutazioni compiute dal giudice del merito, per verificare se esse siano eventualmente incomplete, incoerenti ed illogiche.
Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva pronunciato l’addebito della separazione a carico del coniuge in virtù della rottura del rapporto matrimoniale, verificatasi prima dell’adulterio, decisione sorretta dal materiale probatorio acquisito.
In sede di legittimità, la Suprema Corte non può pronunciarsi nel merito: le censure addotte nel ricorso non possono, a pena d’inammissibilità, consistere in pure e semplici critiche alla valutazione contenuta nel provvedimento giurisdizionale del giudice di rinvio.
A tal riguardo, è opportuno puntualizzare che, per impugnare una sentenza fondata su più motivazioni, occorre, che ciascuna sia oggetto di precise censure che non possono ridursi a semplici critiche nel merito, ma devono riguardare tutte le rationes decidendi. Su queste ultime si fonda la decisione del giudice di merito, per cui la sentenza impugnata non può essere annullata in sede di legittimità qualora conservi la validità in relazione a quelle rationes non censurate nel ricorso per Cassazione.
Per l’inammissibilità dei motivi proposti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.