Marito non tiene fede all’indissolubilità del vincolo? Nullità va delibata
La prima sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza 22 agosto 2011, n. 17465 ha rigettato il ricorso, presentato da una donna, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna con la quale era stata dichiarata efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale di Modena. Infatti con quest’ultima pronuncia era stato dichiarato l’annullamento del matrimonio contratto tra la donna e il suo ex consorte, per esclusione del requisito dell’indissolubilità del vincolo da parte del marito.
La Cassazione ha riconosciuto corretta l’argomentazione logica e giuridica espressa dai giudici della Corte d’Appello in sede di delibazione della sentenza di nullità: sussiste infatti l’esclusione dei cosiddetti “bona matrimoni” da parte del marito, poiché con la propria condotta, precedente alla celebrazione delle nozze, aveva manifestato di non tener fede al vincolo dell’indissolubilità del matrimonio.
La ricorrente, in sede di procedimento di delibazione intrapreso dall’ex consorte, si era opposta argomentando nei propri scritti difensivi di non essere a conoscenza dell’esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte del marito. I giudici di Piazza Cavour, nel respingere il ricorso presentato dalla stessa, hanno argomentato che attraverso l’”ordinaria diligenza”, la donna avrebbe potuto evincere dai comportamenti, dell’allora fidanzato, quale fosse il reale valore attribuito da quest’ultimo al matrimonio. La Cassazione cita eventi come l’improvvisa rottura del fidanzamento a causa di una relazione con un’altra donna, nonché la sensibilità dimostrata dal marito al fascino di altre donne, incompatibile con un legame stabile e duraturo. Infine lo stesso era rimasto sconcertato dalla notizia della gravidanza della fidanzata, tentando di porvi rimedio indicendo una riunione delle due famiglie per decidere il da farsi. La donna veniva indotta alle nozze, mentre l’uomo contraeva matrimonio con la convinzione dell’eventualità di un futuro divorzio.Pertanto la Corte, ravvisando anche profili di inammissibilità, rigetta il ricorso poiché infondato, non ritenendo sussistere alcuna violazione del principio dell’affidamento negoziale incolpevole.