Maternità, falsa dichiarazione del datore all’Inps: truffa aggravata o previdenziale?
Risulta integrato il delitto di truffa ai danni dell’INPS, e non quello di evasione, quando il datore di lavoro induce in errore l’ente stesso: per la Corte di Cassazione la falsa dichiarazione circa la corresponsione dell’indennità di maternità non ha il fine di omettere il versamento degli importi dovuti a titolo di contributi, ma al conseguimento dell’ingiusto profitto delineato dalle somme indicate falsamente come corrisposte, di cui viene chiesto il conguaglio.
La Corte di Appello di Cagliari confermava la pronuncia del Tribunale nei confronti del presidente del C.d.A. di una soc. coop. s r.l., condannandolo quindi alla pena della reclusione per truffa aggravata: l’uomo aveva procurato un ingiusto profitto nel presentare all’I.N.P.S. un’istanza di conguaglio di circa 7 mila Euro, a titolo di indennità di maternità, somma nei fatti non corrisposta alla lavoratrice dipendente.
La difesa sostiene l’insussistenza del delitto di truffa, configurando invece quello previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37, che disciplina una fattispecie di truffa previdenziale. L’imputato avrebbe sottoscritto talune dichiarazioni non corrispondenti al vero, tuttavia in assenza di artifici o raggiri richiesti dalla fattispecie incriminatrice della truffa. Pertanto la difesa prospetta il proscioglimento: l’importo mensile non corrisposto alla lavoratrice non superava infatti la soglia di punibilità pari ad Euro 5.000.
Nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, la Corte rammenta i propri precedenti (ex multis Sez. II, n. 11184 del 27 febbraio 2007): “Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, il datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva”.