Maternità, l’indennità spetta anche a chi perde il posto
Le lavoratrici gestanti le quali si trovino, all’inizio del periodo di
congedo per maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione
ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità
giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione,
assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi
più di sessanta giorni.
Qualora il congedo per maternità abbia inizio trascorsi sessanta
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si
trovi, all’inizio del periodo di congedo, disoccupata e in godimento
dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera
di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.
Lo
stesso beneficio è previsto in favore della lavoratrice che non è in
godimento dell’indennità di disoccupazione perché non assicurata contro
tale evento, purché all’inizio del congedo per maternità non siano
decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e
purché nell’ultimo biennio risultino versati 26 contributi settimanali
per l’assicurazione di maternità.
Lo chiarisce la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.
21121 dello scorso 2 ottobre, in una pronuncia sul respingimento di una
domanda all’INPS per ottenere l’indennità di maternità da parte di una
dirigente industriale che era stata licenziata per giustificato motivo
alcuni giorni prima del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.