Mediazione in ambito bancario: va bene anche l’Arbitro Bancario Finanziario
Anche in tema di diritto bancario e finanziario è obbligatoria la mediazione bancaria dal 20-03-2011 che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ciò vuol dire che non si potrà esperire la causa giudiziale se non si sarà proceduto prima a detto tentativo di conciliazione e l’improcedibilità può essere eccepita dalla controparte a pena di decadenza, o anche d’ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza di trattazione.
In tal caso, il Giudice assegnerà alle parti il termine di giorni quindici per presentare la domanda di mediazione sospendendo il processo civile per mesi quattro, termine stabilito per la durata massima della conciliazione.
Se l’accordo avviene, il verbale di mediazione viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale ed avrà efficacia di titolo esecutivo.
Nel caso in cui l’accodo non verrà raggiunto, il mediatore potrà formulare una proposta di risoluzione della controversia che le parti potranno o meno accettare.
Qualora si ricorre alla causa giudiziale ed il Giudice accoglie con sentenza la proposta del mediatore che le parti hanno rifiutato, il privato dovrà pagare tutte le spese del giudizio anche se ha vinto la causa contro la banca.
Attenzione. La mediazione può essere anche validamente proposta all’ Arbitro Bancario Finanziario.
La legge prevede la obbligatorietà della mediazione bancaria, ma non prevede l’obbligo di assistenza tecnica (ovvero di un avvocato) e ciò si potrebbe ripercuotere negativamente nei confronti del privato, il quale non ha esperienza specifica nel settore e, dunque, potrebbe non validamente valutare la proposta del mediatore.
Ritengo, pertanto, che in particolari materie, come quella di cui trattasi, sia necessaria l’assistenza di un legale specializzato per tutelare al meglio il correntista.
Anche perché in tali casi è anche necessaria una perizia di un tecnico che sappia valutare l’applicazione legittima o meno di tassi di interesse, commissioni, etc…
Si ricorda , infatti, che in sede giudiziale, il Giudice civile, se ravvisa nel nei fatti della banca uno o più reati perseguibili di ufficio, deve, senza ritardo, ex art. 331 comma 4 c.p.p., trasmettere gli atti al Pubblico Ministero.
L’ideale sarebbe che il legale concordi una somma, solo in caso positivo a mezzo di apposito patto di quota lite.
Tenete conto che rivolgersi all’ Arbitro Bancario, invece che ai mediatori di ultima generazione, assolve alla condizione di procedibilità chiesta dalla legge ed i costi sono molto più contenuti.