Mediazione obbligatoria: instaurare la procedura senza poi prenderne parte integra un atto in frode alla legge
Il Tribunale di Siena, con sentenza del 25 giugno 2012, affronta il caso di una società che, avendo promosso la procedura di mediazione obbligatoria relativamente ad un’opposizione a decreto ingiuntivo, si era limitata a depositare la domanda introduttiva senza poi prendere parte alla procedura di mediazione stessa.
Secondo il Tribunale, la prescrizione legale del previo esperimento della procedura media – conciliativa, in quanto intesa allo scopo della deflazione del contenzioso mediante l’offerta di un’effettiva ed attuale possibilità di definizione stragiudiziale della controversia anteriormente alla trattazione della medesima, non può ritenersi soddisfatta mediante un mero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire né l’instaurazione di un effettivo ed integro contraddittorio di fronte al mediatore, né l’effettiva fruizione del servizio da quest’ultimo erogato, che trova il suo corrispettivo nel pagamento delle competenze del mediatore.
In tal senso deve ritenersi che il comportamento elusivo tenuto dalla proponente la procedura nei confronti della prescrizione legale di un presupposto processuale – costituente norma imperativa poiché posta a presidio del giusto processo e della sua ragionevole durata mediante la complessiva deflazione del contenzioso civile, anche nell’interesse pubblico – integri gli estremi della frode alla legge, da identificarsi nel perseguimento in via di fatto di un risultato vietato dalla legge con norma imperativa.