Mediazione obbligatoria per le cause civili
Conciliazione obbligatoria nelle controversie civili. Per risolvere
liti condominiali, o controversie che riguardano successioni
ereditarie, locazioni, contratti bancari o assicurativi, risarcimenti
del danno derivanti da responsabilità medica e diffamazione a mezzo
stampa, non sarà più necessario attendere tanto tempo.
Il cittadino, infatti, potrà far valere le proprie ragioni dinanzi
a un mediatore professionista con requisiti di terzietà, vale a dire un
avvocato, notaio, o qualsiasi altra figura iscritta in un organismo ad
hoc controllato dal ministero della Giustizia e che verrà istituito
entro i prossimi 90 giorni. Se in quattro mesi non si arriva a
conciliare davanti al mediatore, allora la lite torna davanti al
giudice. A prevederlo è un decreto legislativo approvato dal Consiglio
dei ministri in attuazione di una delle deleghe date al governo per la
riforma del processo civile.
Le modalità operative
– La mediazione potrà essere di due tipi: facilitativa, nel caso in cui
le parti siano aiutate a raggiungere un accordo anche amichevole sul
loro rapporto in funzione dei rispettivi interessi; aggiudicativa,
quando viene proposta una risoluzione delle controversie distribuendo
torti o ragioni. Sarà poi suddivisa in tre modelli: mediazione
obbligatoria, facoltativa e demandata dal giudice.
Nel primo caso,
la mediazione sarà condizione necessaria per poter avviare un processo
e riguarderà un catalogo di situazioni in cui sono comprese le liti
condominali, sulle locazioni, la responsabilità da colpa medica, i
contratti bancari e assicurativi.
Nella mediazione facoltativa,
invece, le parti scelgono liberamente la via della composizione
stragiudiziale della lite, mentre in quella demandata dal giudice,
quest’ultimo può invitare le parti a risolvere il loro conflitto
davanti agli organismi di conciliazione, quando la natura dalla causa e
le risultanze dell’istruttoria lo suggeriscano. In questo caso il
giudice darà 120 giorni di tempo alle parti per trovare una soluzione
conciliativa.