MEDIAZIONE TRIBUTARIA – ECCO COME FUNZIONERA’
Cartelle di pagamento, fermi auto e ipoteche di Equitalia? Fermi tutti, ecco le nuove regole che cambiano le modalità di gestione del contenzioso. Dal 1° gennaio 2016 il contribuente che intenda avanzare contestazioni, e sempre che il valore della lite non superi i 20mila euro, prima di adire il giudice dovrà necessariamente
avviare una mediazione tributaria. A stabilirlo è la circolare n. 28 dell’Agenzia delle Entrate emanata il 28 dicembre scorso.
Si tratta di una fase di carattere
stragiudiziale simile al reclamo e in qualche modo analoga a quella introdotta nei procedimenti ordinari civili con lo scopo di snellire la mole del contenzioso.
In pratica, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, oppure dal preavviso di fermo o di ipoteca, il contribuente che intende proporre impugnazione al giudice dovrà attivare la mediazione notificando un atto a Equitalia. La richiesta di mediazione è obbligatoria e va presentata in carta semplice, esente da bollo o altre tasse come il contributo unificato. Va ricordato inoltre che i termini di ricorso della cartella, dopo la notifica dell’istanza di mediazione, vengono sospesi.
sarà il successivo ricorso all’amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto
da impugnare, chiedendone la rettifica. Nell’atto può già formulare una
proposta di mediazione, con richiesta di rideterminare l’ammontare della
pretesa impositiva.
Con il reclamo si introduce una fase di contraddittorio fra contribuente
e Ufficio, finalizzata alla revisione dell’atto da parte di Equitalia o alla
definizione alternativa della controversia, potendo le parti addivenire ad un
accordo di mediazione – sia su iniziativa del contribuente che di Equitalia –
che ridetermina la pretesa impositiva. In questo caso, le sanzioni applicabili
all’ammontare del tributo rideterminato sono ridotte del 35% (l’ammontare non
può però essere inferiore al 35% del minimo edittale).
Equitalia avrà 90 giorni di tempo per decidere se annullare l’atto
reclamato, accogliere la proposta di mediazione oppure respingere il reclamo.
Solo allora il contribuente potrà agire davanti al giudice competente e dovrà
comunque farlo entro 30 giorni dallo scadere del termine di 90 giorni per la
chiusura della procedura.