MERCATO LIBERO : scegliere informati!!!
A partire dal 1° Luglio 2019, grazie alla nuova legge annuale sulla concorrenza e sul mercato numero 124/2017, non sarà più possibile sottoscrivere contratti di maggior tutela nel settore dell’energia elettrica e del gas per i consumatori domestici e le piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro).
Si passerà infatti ad un regime di “mercato libero”, nel quale le condizioni contrattuali, in particolare quelle economiche, non vengono fissate dall’Autorità garante competente, ma direttamente dai venditori.
Cosa cambia?
Nel mercato tutelato le condizioni contrattuali, con particolare riferimento a quelle economiche, vengono fissate dall’Autorità garante che impone ai fornitori di elettricità e gas alcune limitazioni necessarie per tutelare il consumatore.
Nel mercato libero, invece, le condizioni contrattuali, ed in particolare il prezzo finale che emergerà dalle fatture, sono stabiliti dal venditore, spetterà poi al consumatore accettarle o meno. L’ Autorità garante impone comunque alle imprese un certo tipo di informazione trasparente, per consentire al consumatore finale una maggior comprensione.
La “Tutela Simile”
Il Garante per l’energia ed il gas ha voluto introdurre una fornitura transitoria, che consenta al consumatore di adeguarsi al passaggio al mercato libero, che poi sarà l’unico esistente, tramite una tipologia di contratto transitorio denominato “Tutela Simile” sottoscrivibile a partire dal 1 Gennaio 2017 .
La “Tutela Simile” è un ambiente di negoziazione sorvegliato in cui il cliente finale ,pur sotto il controllo dell’ Autorità garante, potrà cominciare a prendere dimestichezza per operare nel mercato libero, individuando l’offerta preferita tra quelle di una pluralità di venditori “qualificati”, scelti dall’Autorità garante, con la possibilità di comparare i prezzi offerti dalle società che opereranno nel mercato libero e con quelli del contratto di maggior tutela.
L’ Autorità garante, inoltre, fissa condizioni contrattuali minime alle quali i gestori dovranno attenersi.
Caratteristiche del contratto
– durata annuale senza rinnovo automatico;
– nessun servizio aggiuntivo;
– prezzo predefinito con struttura analoga a quello della maggior tutela, con parte dei costi fissati dall’Autorità garante (aggiornamento trimestrale);
Il venditore deve pubblicizzare ed erogare, all’atto dell’attivazione della fornitura, un bonus una tantum da accreditare poi sulla prima fattura.
Informazioni minime:
– oggetto (specifica che si tratta di un contratto di “Tutela Simile”);
– durata e condizioni applicate alla scadenza (1 anno senza rinnovo automatico, vedi anche la sezione “cessazione del contratto”);
– data di avvio della fornitura;
– informazioni sul diritto di recesso e sulla cessazione della fornitura;
– informazioni sui reclami, su come richiedere informazioni e sulle conciliazioni;
– informazioni sulle modalità di risoluzione delle controversie;
– informazioni sulla fatturazione, sui tempi e modi di pagamento, sugli interessi di mora applicabili; a ritardi di pagamento oltre 10 giorni, sulle rateizzazioni;
– informazioni sulla sospensione della fornitura con riduzione di potenza;
– informazioni sulla risoluzione del contratto;
– dettagli sul deposito cauzionale e altre forme di garanzia.
Le fatture vengono emesse in formato elettronico o con un altro formato alternativo che il venditore/gestore deve proporre. Alla scelta della fatturazione elettronica deve essere abbinato uno sconto, in ogni caso. Il pagamento deve poter avvenire secondo modalità diverse, da scegliere, delle quali almeno una deve essere gratuita. Il termine di scadenza non può essere inferiore a 20 giorni dall’emissione.
Utile strumento per una scelta ponderata è la “Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici” che consente di comparare il costo totale dell’offerta rispetto a quello del contratto “base” di maggior tutela. Tale scheda deve essere sempre fornita dai venditori, anche quando si sottoscrive un normale contratto del mercato libero.
Tale tipologia di contratto può essere sottoscritta da tutti i consumatori ancora in maggior tutela e quelli che ne avrebbero diritto in caso di nuova attivazione o voltura, a partire dal 1/1/2017 fino al termine del servizio di maggior tutela, ancora da definire, e comunque non oltre il 30/6/2018.
L’accesso avviene tramite il portale www.portaletutelasimile.it – sezione Offerte, dove sono presenti le varie proposte dei venditori accreditati.
il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni.
Il contratto ha una naturale scadenza di un anno, che non prevede il rinnovo automatico.
Il contratto di “Tutela Simile” può essere sottoscritto una sola volta a meno che il venditore non perda i requisiti per sostenerlo; in questo caso infatti l’utente sarà avvisato e potrà sottoscriverlo con altro venditore oppure passare direttamente al mercato libero. Entro il terzo mese antecedente la scadenza il venditore deve inviare all’utente una comunicazione specificando:
– la data di termine del contratto;
– la possibilità di aderire ad un’offerta del mercato libero dello stesso venditore o di un altro liberamente scelto;
– l’informazione che nel caso in cui non venga sottoscritto alcun contratto scatteranno le condizioni del mercato libero fissate dall’Autorità garante.
L’ utente può comunque rescindere il contratto in qualunque momento per passare al mercato libero
Cessazione del contratto
Si premette che l’utente può rescindere dal contratto in qualunque momento per passare al mercato libero, perdendo proporzionalmente una parte del bonus una tantum percepito (a meno che la rescissione non sia conseguente ad un reclamo per il quale non è giunta risposta).
In ogni caso il contratto, come già detto, ha una scadenza naturale di un anno, senza rinnovo automatico. Entro il terzo mese antecedente la scadenza il venditore deve inviare all’utente una comunicazione specificando:
– la data di termine del contratto;
– la possibilità di aderire ad un’offerta del mercato libero dello stesso venditore o di un altro liberamente scelto;
– l’informazione che nel caso in cui non venga sottoscritto alcun contratto scatteranno le condizioni del mercato libero fissate dall’Autorità garante.
Si ricorda che con delibera 555/2017/R/COM (Punto 4.), in relazione ai contratti di Tutela simile che giungono al termine naturale trascorsi 12 mesi dall’avvio della fornitura, in assenza di diversa scelta da parte del cliente finale, e’ prevista, in occasione del primo rinnovo di durata annuale, la prosecuzione dell’applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche della Tutela Simile.
Attenzione : se alla scadenza dei 12 mesi l’utente non effettua una scelta ( nel mercato libero), scattano condizioni contrattuali applicate dal venditore scelto sul mercato libero secondo una struttura standard che sarà definita dall’Autorità garante.