Merce difettosa e risarcimento del danno: riparto di responsabilità tra venditore e produttore
Il venditore ha l’obbligo del risarcimento del danno se non fornisce la prova che il soggetto da lui indicato è il vero produttore della merce difettosa.
Così hanno sentenziato i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte nella sentenza 13432/2010, con cui hanno avuto modo di precisare anche che “il fatto che il danneggiato non abbia chiesto per iscritto al negoziante i dati della casa produttrice prima della causa non impedisce al cliente di ottenere il risarcimento”.
I prodotti difettosi possono provocare danni: chi risponde di tali danni e cosa deve fare il consumatore per affermare i propri diritti, sono aspetti che vengono disciplinati dalla legge sulla responsabilità del produttore.
Secondo il D.P.R. n. 224 del 24.05.1988 (trasfuso nel codice del consumo (D.Lgs. 206/05; cfr. direttiva CEE 85/374) una ditta è tenuta a risarcimento al consumatore dei danni provocati dal suo prodotto (difettoso).
Ciò vale anche se il produttore non ha colpe dirette, vale a dire quando in fase di produzione non ha agito né in maniera dolosa né colposa.
La responsabilità del produttore è, in realtà, una responsabilità oggettiva; il solo fatto di creare una situazione di pericolo (come può essere ad esempio, la commercializzazione di un prodotto difettoso) è già sufficiente per far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano.
Esistono anche casi in cui la responsabilità è esclusa (nonostante ci si trovi di fronte a un prodotto difettoso) ad esempio quando:
il prodotto non è stato messo in commercio dal produttore, ma rubato e rivenduto;
il difetto è insorto solo dopo l’immissione sul mercato da parte del produttore, p.es. a seguito di una riparazione. In questo caso il consumatore deve rivolgersi all’officina o laboratorio che ha effettuato la riparazione;
il prodotto è stato fabbricato solo per l’autoconsumo e non è destinato alla vendita;
il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma di legge vincolante.
Nella sentenza in commento si legge testualmente che …..”In punto di diritto si rileva che la tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal d.P.R. n. 224/1988 – emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al D.Lgs. 6.9.2005, n. 206 – configura in capo al produttore o all’importatore del prodotto nella Comunità europea, (relativamente ai danni di cui all’art. 11 dello stesso d.P.R.) una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto (cfr. artt. 1, 6 e 7). In particolare il legislatore nazionale, dando attuazione alla direttiva comunitaria, ha inteso accordare una tutela più ampia al consumatore, superando i rigorosi limiti che in precedenza essa incontrava sia nell’ambito del rapporto con il venditore, in considerazione della contenuta azionabilità nel tempo dei diritti di garanzia riconosciuti dalla disciplina ordinaria della vendita, sia al di fuori del rapporto negoziale, in quanto ancorata agli oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.”.
In pratica meglio comprare (e anche vendere) i prodotti da colui che li ha fabbricati; perché, quando la merce risulta essere difettosa, e l’utente si infortuna, il venditore non si libera dalla responsabilità se non prova che il soggetto indicato può essere considerato il vero produttore del bene.
Nel caso in cui non venga individuato il produttore della merce che ha creato il danno, sarà il fornitore a risponderne; nel caso di specie si trattava di un minore rimasto vittima di un infortunio in bicicletta a causa della rottura della forcella.
Nel rapporto tra fornitore e consumatore è il primo che deve dimostrare la qualità di produttore del soggetto che ha indicato come tale (mentre fra produttore e utente l’onere della prova è a carico del secondo, in quanto fatto costitutivo della domanda di risarcimento).
E nel momento in cui il negoziante non centra l’obiettivo, non si libera dalla responsabilità.
Nella sentenza de qua si legge che …….“In tema di riparto dell’onere della prova ciò significa che – mentre nell’ambito del rapporto produttore/consumatore, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare la qualità del costruttore del prodotto, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria verso costui – nel rapporto fornitore/consumatore spetta al primo l’onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore, alla stregua dei fatti impeditivi della domanda, dovendosi ritenere che tale fatto costituisca condizione di esonero dello stesso fornitore dalla speciale responsabilità di cui al cit. art. 4 cit. e rispondendo la suddetta ripartizione dell’onere probatorio – attesa la piena disponibilità e prossimità delle relative circostanze in capo allo stesso fornitore – alla finalità di non rendere troppo difficile la tutela del consumatore”.