Minacce dai colleghi, azienda paga
Il lavoratore che subisce aggressioni e minacce dai colleghi senza che il datore di lavoro intervenga per evitarle ha dirritto al risarcimento dei danni da parte dell’azienda. L’ha stabilito la Cassazione, chiamata a risolvere il caso di un uomo aveva citato in giudizio la società di cui era dipendente per inadempimento contrattuale e violazione dell’articolo sulla tutela delle condizioni di lavoro.
Secondo la tesi del lavoratore, benché fosse costantemente informato, il datore di lavoro aveva omesso di adottare gli opportuni provvedimenti per tutelare lui e la moglie dalle continue aggressioni e minacce degli altri dipendenti. Una situazione che si è protratta dalla fine degli anni Sessanta fino al 1987, quando, per i fatti in questione, un’amnistia mise fine al processo per furto, ingiuria, minacce e lesioni personali a carico di quattro colleghi del ricorrente.
In conseguenza del comportamento negligente dell’azienda e per effetto delle continue aggressioni e minacce, il dipendente aveva subito dapprima una grave debilitazione psicofisica, seguita poi da un infarto, mentre la moglie era morta nel 1992. Il tribunale di Taranto aveva rigettato dunque la domanda di risarcimento inoltrata dall’uomo per intervenuta prescrizione decennale, e lo stesso aveva fatto la Corte d’appello di Lecce.
Per i giudici di merito “il dipendente per poter avanzare le sue pretese risarcitorie, non doveva attendete la definizione del processo penale instaurato nei confronti dei suoi aggressori, nè l’aggravamento delle sue condizioni di salute”. Di diverso avviso la Suprema Corte che ha invece annullato con rinvio la decisione dei giudici di secondo grado.
“A fronte della allegazione da parte del ricorrente di fatti delittuosi protratti nel tempo e della colpevole negligenza del datore di lavoro per tutto il tempo in cui i reati sono stati commessi, ciascuno dei quali era idoneo a fondare la richiesta di risarcimento – osservano gli ‘ermellini’ – non è conforme al diritto sostenere che in caso di pluralità di fatti illeciti protratti nel tempo il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della commissione del primo degli episodi denunciati, poiché anche i successivi illeciti sono potenzialmente idonei a determinare una autonoma lesione del diritto e quindi a fondare una domanda di risarcimento”.