Misura cautelare non applicabile se le dichiarazioni dei pentiti sono generiche
La convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che si limitino ad affermare la conosciuta appartenenza ad un sodalizio criminoso configura meri indizi di colpevolezza non idonei all’adozione di misura cautelare personale ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen.
E’ questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 25 ottobre – 8 novembre 2011, n. 40520 in sede di ricorso contro l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di un imputato del reato di partecipazione a Cosa Nostra. Infatti, si legge nella sentenza, la convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che attestino la conosciuta appartenenza al sodalizio criminoso configura la gravità indiziaria imposta dall’art. 273 c.p.p. solo quando almeno una di tali attendibili dichiarazioni indichi specifici comportamenti/fatti che possano ritenersi, sul piano logico, significativi di un consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio, e che debbono essere oggetto di specifica motivazione proprio in ordine a tale loro significatività.
Nel caso specifico il Riesame aveva giudicato la sussistenza della gravità indiziaria dell’appartenenza dell’imputato ad una famiglia della consorteria mafiosa di Cosa Nostra, sulla base delle dichiarazioni di alcuni pentiti. Ciò tuttavia senza nessuna indicazione di condotta specifica , ma soltanto di dichiarazioni generiche attestanti l’appartenenza dello stesso all’organizzazione criminale. Ma questo non è sufficiente, secondo i giudici di Piazza Cavour, a giustificare l’adozione della misura cautelare personale di cui all’articolo 273 cod. proc. pen.
Infatti, un tale contesto probatorio costituisce un quadro indiziario serio, ma non assume i caratterini gravità indispensabili per l’adozione della misura, perché proprio la pluralità di fattispecie giuridiche ipotizzabili rispetto alla contiguità al contesto mafioso fa sì che non possa essere appaltata al collaboratore – pur attendibile – la valutazione giuridica dei fatti conosciuti o di cui ha diretta o indiretta informazione. In buona sostanza, solo attraverso il riferimento a condotte specifiche – sia pur con valenza di indizio logico o di forma di consapevole intento di perseguire gli intenti criminosi del sodalizio – permette di sciogliere, anche sul semplice piano della gravità indiziaria, il quesito necessario sulla rilevanza penale del ruolo svolto e, quindi, sulla qualificazione giuridica adeguata di un tale accertato ruolo.
Agli Ermellini, pertanto, non resta che accogliere il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame.