Misure di protezione per gli animali da compagnia: il Ddl all’esame della Camera
Tagli la coda al cane? Rischi la reclusione da 3 a 15 mesi o la multa da euro 3.000 a euro 18.000.
Tale
comportamento rientra tra gli interventi chirurgici destinati a
modificare l’aspetto di animali da compagnia, o comunque finalizzati a
scopi non terapeutici e, come tale, è sanzionato dall’art. 544-ter, 2°
comma del c.p., così come modificato dal Ddl 2836 presentato alla
Camera il 19.10.2009.
Le Commissioni affari costituzionali e
giustizia della Camera, con tale provvedimento, introducono modifiche
al Libro II, Titolo IX Bis del c.p., intitolato “Dei delitti contro il
sentimento per gli animali”, ratificando e dando esecuzione alla
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,
approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987.
L’ordinamento
nazionale, con il disegno di legge in questione, introduce peraltro
sanzioni penali da irrogare nei confronti degli autori di condotte
quali:
- il traffico illecito di animali da compagnia (reclusione da tre mesi a un anno e multa da euro 3.000 a euro 15.000);
- l’introduzione
illecita, nel territorio nazionale, di animali da compagnia (sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per
ogni animale introdotto).
DISEGNO DI LEGGE 19 OTTOBRE 2009, N. 2836-A
Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali
da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno.
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta
a Strasburgo il 13 novembre 1987.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 18 della Convenzione stessa.
Art. 3.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 544-bis, le parole: «per crudeltà o» sono soppresse;
b) l’articolo 544-ter è sostituito dal seguente:
«Art.
544-ter. – (Maltrattamento di animali). – Chiunque, senza necessità,
cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a
comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue
caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze
stupefacenti o vietate ovvero lo sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute è punito con la reclusione da tre a quindici mesi
o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000.
La
pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un
animale al taglio o all’amputazione della coda o delle orecchie, alla
recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie o dei denti
ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto
o finalizzati a scopi non terapeutici.
Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell’animale.
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’intervento
chirurgico non terapeutico è eseguito da un medico veterinario per
impedire la riproduzione dell’animale, per ragioni di medicina
veterinaria ovvero nell’interesse dell’animale medesimo».
Art. 4.
(Traffico illecito di animali da compagnia)
1.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio
nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del
regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale
e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove
richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre
mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2.
La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a
qualunque titolo animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A,
del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in
violazione del citato comma 1.
3. La pena
è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un’età inferiore a
dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure
restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la
diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
4.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i
delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre
ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona
estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre
anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli
animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le
predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione
dall’esercizio delle attività medesime.
5.
Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono
affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato
ai sensi dell’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio
1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze
processuali.
6. Gli animali acquisiti
dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono
assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono
stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le
entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e sono destinate alle
associazioni o agli
enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Art. 5.
(Introduzione illecita di animali da compagnia)
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio
nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del
regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio
nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del
regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale
introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono
regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione
vigente.
2. Identico.
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è
altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali
introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto
dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000
per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3
hanno un’età inferiore a dodici settimane o se provengono da zone
sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per
contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della
specie.
Art. 6.
(Sanzioni amministrative accessorie)
1.
Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale che, nel
periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni
previste dall’articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla
sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività per un
periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due
violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della
sospensione.
2. Il titolare di un’azienda
commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle
disposizioni previste dall’articolo 13-bis, comma 3, del decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è
soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio
dell’attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo
intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata
la durata massima della sospensione.
3. Il
trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni
delle disposizioni previste dall’articolo 5 della presente legge, o il
titolare di un’azienda commerciale che, nel periodo di tre anni,
commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo
articolo 5 o dall’articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla
revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
4.
Il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale nei cui
confronti è stata disposta la revoca dell’autorizzazione, ai sensi del
comma 3, non può conseguire un’altra autorizzazione per l’esercizio
della medesima attività prima di dodici mesi.
5.
I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede
l’applicazione della sospensione o della revoca dell’autorizzazione del
trasportatore o del titolare di un’azienda commerciale trasmettono
all’autorità che l’ha rilasciata copia del verbale di contestazione e
ogni altro documento utile all’adozione dei provvedimenti di
sospensione o di revoca.
Art. 7.
(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative)
1.
Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste
dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2.
Quando una violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5 della
presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato
all’estero, si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
3. Il veicolo
sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 207 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del
responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati
nell’articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali
sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo
che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme
vigenti in materia.
4. L’entità delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni
due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istituto
nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A
questo fine, entro il 1o dicembre di ogni biennio, il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, fissa,
seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle
sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1o gennaio
dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi
indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del
presente comma, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per
eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di
euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.
5.
Le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge sono il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.