Modello ricorso al giudice di pace contro multe strisce blu
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
RICORSO IN OPPOSIZIONE
Oggetto: Ricorso ex artt. 203 e 204 Cds avverso verbale n………., notificato in data…………………a………………….., resid.te in Via …………………. Napoli, per accertamento di nullità del verbale di contravvenzione elevato solo per mancata esposizione del titolo di pagamento sosta, anche nel caso de quo del tutto illegittimo, illogico ed inammissibile come chiarito, oltre che dal Cds, perfino dalla Cassazione allorquando la multa è elevata in zone in cui non sono previsti anche parcheggi a titolo gratuito, tra l’altro notificato a presunto trasgressore dal Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di Napoli, tramite inidoneo programma informatico che non identifica la qualifica dei verbalizzanti o il luogo preciso della presunta infrazione, violando la normativa vigente, nonché la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi e sul diritto di difesa del cittadino.
L’istante-ricorrente………………, rapp.ta e difesa dall’Avv. Angelo Pisani, per procura in atti ed elett.te dom.ta presso il suo studio in P.zza Vanvitelli,n.15 Napoli, in virtù della normativa vigente ed a norma e per gli effetti dell’art.203 C.d.s e ss avverso verbale di contravvenzione (allegato in originale) notificato dal Dipartimento di Polizia municipale del Comune di Napoli, preliminarmente,
propone formale opposizione contro
il Comune di Napoli, eccependo, comunque, per la nullità ed infondatezza in fatto e diritto della contravvenzione opposta e, comunque per l’illegittimità ed inammissibilità della delibera comunale e/o ordinanza sindacale presupposto della stessa contravvenzione per l’illegittima l’imposizione del pagamento del ticket nelle aree di sosta senza alcuna disponibilità ed istituzione nelle medesime strade anche di proporzionati spazi gratuiti per la sosta in violazione al dettato del Cds e dei principi costituzionali,
chiedendo la sospensione dell’esecutività, l’annullamento e l’archiviazione del verbale di contravvenzione (allegato), il risarcimento secondo equità di ogni danno personale al ricorrente vittima di multe ingiuste e costretto a difendersi per veder rispettata la legge proprio dalla P.A. resistente che dovrebbe dare l’esempio, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore anticipatario e condanna della stessa resistente oltre al risarcimento di ogni danno personale/esistenziale, anche ex art. 96 cpc per la temerarietà dell’operato della P.A. ed eccezioni difese sollevate azionabile solo in questo procedimento, per i seguenti motivi:
1) per l’infondatezza, irregolarità e nullità del verbale in oggetto a causa della mancata istituzione di parcheggi gratuiti nelle vicinanze delle aree di sosta a pagamento in cui si richiede il pagamento del titolo di sosta, come accertabile anche tramite CTU che nel caso di contestazione già si richiede, PRECISANDO, preliminarmente, CHE IL VIALE RAFFAELLO, STRADA DOVE E’ STATA ELEVATA
2) Inoltre per mero scrupolo difensivo va precisato che il veicolo di proprietà del ricorrente sicuramente non si trovava in sosta nel giorno e nell’ora indicati nel verbale opposto nella strada indicata dall’accertatore, che omette anche di precisare il luogo e unto esatto della presunta infrazione e d’indicare il numero civico della strada violando il diritto di difesa dell’istante, ma probabilmente solo momentaneamente fermo nella parte finale della strada nell’unico spazio al di fuori delle strisce blu, come dimostrabile con prova per testi e accertabile in sede di comparizione personale, che si richiede per fornire precisi chiarimenti sulla questione e dimostrare che l’infrazione rilevata dall’agente operante a carico della sottoscritta farebbe pensare alla clonazione della targa del veicolo in questione oppure ad un errore materiale nella trascrizione della targa.
Tra l’altro il verbale opposto risulta nullo in quanto copia meccanizzata, mancante della firma dell’ accertatore in originale, come prescritto dalla legge e dalle ultime sentenza di Cassazione, nonché della firma del responsabile dell’ufficio contravvenzioni, in violazione dell’art.6 quater L.15/3/91 n.80conv.per D.L.. Infatti il verbale notificato a mezzo posta non è rispondente a quanto prescritto dall’articolo 385 comma 3 del regolamento di attuazione del CdS. In particolare, essendo stata notificata copia e non originale, essa deve essere sottoscritta dall’agente accertatore. La firma per autentica della copia, posta dal comandante del servizio di Polizia Municipale è a stampa e non in originale come prescritto.
Vi è violazione degli artt. 13 e 14 della L. 24.11.1981,n. 689 e dell’art. 137 del D.P.R. 15.06.1959, n.393, in quanto si tratta di verbale redatto ed accertato in data “a tavolino”, sulla base di rilievi effettuati, in mancanza di contestazione immediata e personale, molto tempo dopo, e da soggetto diverso da colui che avrebbe assistito alla presunta infrazione, tra l’altro non addebitabile per mancanza di spazi gratuiti per la sosta, senza identificare l’eventuale trasgressore e per di più senza giustificarne dettagliatamente i motivi in violazione di legge; pertanto, vi è violazione degli artt.
3) Al ricorrente, inoltre, veniva notificato verbale di contravvenzione per presunta infrazione del Codice della Strada dal Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di Napoli, con intimazione di pagamento di un importo di euro 34,40 comprensivo di spese ed accertamento per le supposte violazioni.
In via preliminare, quindi, si evidenzia l’ingiustificata ed inammissibile maggiorazione di ben 13,40 euro della sanzione indicata nei verbali, causa l’indebita applicazione delle spese postali di notifica ( tenuto conto che una racc.ta a.r. normalmente costa euro 3,00) e spese di accertamento non meglio precisate ( costo della misura al p.r.a. euro 2,8 o meglio accertamento tramite terminale pari a costo zero) addirittura calcolate in euro 13,40 che sommate alla sanzione prevista per la presunta infrazione, fanno lievitare la contravvenzione di ulteriori 13,40 euro, somma che se non giustificata potrebbe configurare un ingiustificato arricchimento per la resistente.
Il predetto verbale di contravvenzione, tra l’altro, come tutti quelli notificati negli ultimi tempi dal dipartimento di polizia municipale di Napoli, risulta nullo ed improcedibile, nonché infondato in fatto e diritto, in quanto, non solo copia meccanizzata e privo di firma del verbalizzante, ma soprattutto elaborato con unico ed inidoneo programma informatico che identifica e attribuisce a tutti i verbalizzanti la qualifica di agente (???), senza specificare e distinguere, soprattutto, se il verbalizzante sia stato un ausiliario al traffico o un’agente di polizia municipale, in violazione di tutta la normativa vigente. Ogni presunto trasgressore, infatti, ha diritto di conoscere e poter individuare l’identità e la qualifica del verbalizzante, poichè, già solo in virtù della reale ed esatta qualifica dell’accertatore, ossia se si tratti di agente di polizia municipale o di ausiliario al traffico, potrebbe esercitare il suo diritto di difesa, principio costituzionalmente garantito, potendo impugnare determinate contravvenzioni che risultino elevate da soggetti privi di specifico potere ed autorità per l’elevazione di determinate infrazioni al Cds. Invece la notifica del predetto verbale in copia meccanizzata (allegato), impedisce assolutamente l’individuazione della figura giuridica del verbalizzante e quindi del titolo e dell’autorità ad essa conferita, impedendo al presunto trasgressore di poter esercitare regolarmente il proprio diritto di impugnazione e difesa.
In diritto, dunque, preliminarmente, va rilevato che l’istanza introduttiva è protesa principalmente all’annullamento dei verbali di contravvenzione alle norme del C.d.S impugnati con il ricorso ai sensi e per gli effetti della legge 689/81, oltre che alla richiesta di accertamento delle violazioni in danno del ricorrente ed al conseguente risarcimento danni provocatigli ed al pagamento delle spese di lite anche ex art. 96 cpc . Ciò premesso, l’ordinanza sindacale in oggetto, istitutiva solo di strisce blu per la sosta a pagamento va analizzata attraverso le regole di imparzialità di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi (Cass. civ. Sez. Unite n. 500/1999), al fine di verificare se a leso un qualche interesse legittimo dell’interessato odierno attore . Di fatto l’ordinanza sindacale in oggetto che non ha previsto anche l’applicazione di strisce bianche per la sosta gratuita appare illegittima, perché in contrasto con le regole d’imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, nonché in palese violazione della Legge 241/90, che impone una adeguata motivazione e delle norme del Cds. Discende da quanto precede ed all’esito dell’esame incidenter tantum che l’ordinanza sindacale, in base alla quale si è poi multato il ricorrente, va, quindi, disapplicata e dichiarata priva di effetti nei confronti della parte attrice . Infatti “Nel procedimento di opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria, anche nella disciplina anteriore alla legge 24/11/1981, nr. 689, deve riconoscersi al Giudice ordinario (munito di competenza giurisprudenziale a tutela del diritto soggettivo dell’opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all’infuori dei casi espressamente previsti ) il potere di sindacare incidentalmente (ai fini della disapplicazione) gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto di quell’ordinanza. Né un tale sindacato può ritenersi precluso per la mancata previa impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, dell’atto presupposto, ove la relativa potenzialità lesiva si sia attualizzata solo con l’adozione dell’atto presupponente che chiude la sequenza procedimentale” ( cass. civ., sez. un. 29/04/2003, n. 6627). Accertata l’illegittimità dell’atto amministrativo presupposto e dichiaratane la disapplicazione al caso concreto, va rilevato che ogni ordinanza sindacale in esame, per tutte le ragioni sin qui esposte, ha leso l’interesse legittimo del ricorrente . Interesse legittimo del ricorrente è individuato nell’affidamento ed aspettativa che l’attore ripone nella Pubblica Amministrazione. La lesione di questa posizione, attuata con la mancata previsione di spazi per la sosta gratuita, è meritevole di tutela giuridica, secondo il dettame del Supremo Arconte ( vedi la più volte richiamata sentenza a S.U. civ. nr. 500/99), configura in capo al comune di Napoli una responsabilità da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.. “Rispetto al giudizio risarcitorio per lesione di interessi legittimi da parte della p.a., non è ravvisabile una pregiudizialità necessaria del giudizio di annullamento, potendo l’illegittimità del provvedimento, quale elemento costitutivo dell’illecito, essere direttamente conosciuta dal G.O. (nelle materie diverse da quelle riservate alla giurisdizione piena ed esclusiva del G.A. ex d.lg.31 maggio 1998 n.80) ai fini e nei limiti della disapplicazione dell’atto stesso” (Cass. civ., Sez.Un., 22/07/1999, n.500). Per la dimostrazione del danno, va utilizzato lo strumento probatorio delle presunzioni di cui all’art. 2729 c.c.. Si può ritenere, infatti, dimostrata la lesione della posizione meritevole di tutela dell’interessato per la sola illegittimità accertata dell’ordinanza sindacale che viola i diritti dei cittadini e la normativa vigente. Risulta, altresì, dimostrato anche l’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano della pubblica amministrazione, per aver violato le regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione (art. 97 Cost.). I fatti fin qui esposti e documentalmente accertabili, quindi, ai sensi del principio di cui all’art. 2729 c.c., sommati tra loro, danno la dimostrazione piena ed inconfutabile dei presupposti sui quali parte attorea fonda la propria domanda, ovvero sia: titolarità di un diritto alla sosta nelle strisce bianche gratuite e contravvenzione subita per effetto di una ordinanza sindacale illegittima; accertamento dell’elemento psicologico che configura anche la “colpa” della P.A. intesa come apparato; esistenza del “danno ingiusto” subito dall’interessato ex art. 2043 c.c.( Cass. Civ. S.U., più volte citata). Nella fattispecie va ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l’atto illegittimo ed la punizione comminata con la contravvenzione ed il danno al ricorrente, da intendersi come solo ed unico danno non patrimoniale subito dall’attore. Orbene, l’inosservanza delle norme stesse che minimizzano il rischio, nonché l’inosservanza delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) costituisce, di per sé, il nesso causale tra il fatto vietato ed il rischio che le norme volevano evitare. Di fronte ad evento di tale complessità e di grande rilievo sociale, come quello dell’esercizio della funzione amministrativa dell’Autorità Pubblica, al cittadino risulta gravoso, se non impossibile, dare la prova che l’illegittimità dell’atto amministrativo sia causa adeguata o “conditio sine qua non” al prodursi del danno ingiusto. Consegue da quanto sopra che, la violazione delle norme di legge e delle regole costruite dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità, preordinate ad evitare l’evento dannoso, configura la piena responsabilità in capo a chi tale violazione ha perpetrato. Nella specie, la violazione della Legge 241/90 e della normativa del C.d.S., accertate, costituiscono il nesso causale tra l’atto illegittimo e l’evento dannoso derivato ai destinatari dell’atto stesso. Anche lo strumento delle presunzioni di cui all’art. 2729 c.c. porta a desumere il nesso causale secondo il principio dell’id quod plerumque accidit. Nella specie, quindi, va risarcito il sanno di natura non patrimoniale, meglio individuato come esistenziale, per la compromissione che l’attore ha patito alla sua esistenza, individuabile negli estremi disagi di dover trovare altra e adeguata sosta al proprio veicolo, in zona più distante dalla propria dimora, con tutte le conseguenze che si può immaginare . Ai fini della quantificazione non può che supplire il criterio equitativo ex art. 1226 c.c..
Pertanto, anche alla luce della sentenza n. 500/99 della Cassazione a S. U., che ha previsto e sancito la risarcibilità del danno ingiusto per il cittadino ove questo sia frutto della violazione e/o omissione dei principi di buon andamento, correttezza e legalità, nel caso de quo anche delle norme del Codice della strada, che devono obbligatoriamente sovrintendere all’esercizio dell’azione amministrativa, Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace di Napoli adito, disattesa ogni contraria e pretestuosa istanza, difesa ed eccezione:
1) in via principale, accogliere integralmente il presente ricorso per tutte le motivazioni, deduzioni e conclusioni in esso formulate, previa sospensione della contravvenzione e richiesta di pagamento, annullando il verbale opposto, con condanna della resistente oltre che al risarcimento dei danni personali da quantificarsi in via equitativa in favore dell’istante, anche al pagamento delle spese di lite e attribuzione delle stesse al sottoscritto procuratore anticipatario, nonché ex art.96 cpc per la temerarietà e violazioni di norme di legge;
2) accertare l’irregolarità del verbale di contravvenzione elevato nonostante la mancanza di spazi di sosta gratuiti in violazione dei diritti dell’istante e notificato in modo illegittimo ed impreciso al presunto trasgressore, tramite unico ed inidoneo programma informatico di elaborazione del verbale meccanizzato, che non specifica e chiarisce la qualifica del verbalizzante ed il luogo preciso del fatto;
3) accertare, precisare e specificare, infine, il reale costo delle spese di notifica ed accertamento dei verbali addebitate al presunto trasgressore e calcolate nella ingiustificata e complessiva somma di euro 13,40, importo risultante esagerato, arbitrario ed inammissibile a confronto con i reali e quotidiani costi delle spese postali e dell’eventuale accertamento di proprietà dei veicoli tramite misura p. r. a.;
4) trasmettere d’ufficio gli atti del presente procedimento alla Magistratura Competente per ogni altro dovuti accertamento in ordine alle responsabilità della P.A. e per le gravi violazioni di legge risultanti dai fatti esposti;
Salvis Juribus
Napoli, lì 15 gennaio 2007 Avv. Angelo Pisani
delega semplice a presenziare in giudizio Vi chiedo se è regolare presenziare in giudizio davanti al giudice di pace per un ricorso ad una multa ai sensi dell’art.7/IX transito in zona T.L.. Premetto che la multa era stata inviata a mio figlio essendo proprietario del veicolo e questi mi aveva delegato a rappresentarlo (presenziare)in giudizio allegando le rispettive fotocopie del documento di d’identità.La controparte eccepiva tale delega adducendo che in giudizio doveva essere presente il ricorrente, ovvero la delega poteva essere fatta solo ad un procutaore legale o ad un avvocato. Il Giudice rinviava la causa chiedendo di presentare alle parti le note difensive con i riferimenti normative afferenti la regolarità della delega. Vi chiedo cortesemente di inviarmi chiarimenti in merito con riferimenti legislativi onde poter presentare le giuste indicazioni in merito. Vi ringrazio anticipatamente ed invio cordiali saluti. Andrea da Foggia
cancelliere g.d.p. la delega puo’ essere trasmessa dal ricorrernte firmata, datata, con tutti gli estremi dell’atto ad altra persona fino al limite di euro 1.032000 in quanto il ricorrente fino a questa somma puo’ difendersi da solo in giudizio senza dare mandato ad alcun procuratore e ovviamente puo’ anche delegare con giustificato motivo per iscritto.
ricorso multa
ricorso multa Ho presentato ricorso al Giudice di Pace per una multa ai sensi dell’art.7/9-14 del c.d.s. per transito in zona T.L., gradirei sapere se posso delegare un’altra persona a presenziare in udienza che non sia un avvocato o procuratore.Ad es. posso delegare mio padre anche se il ricorso è stato firmato da me. In attesa di risposta, invio cordiali saluti
ricorso multa transito zona T.L. Salve, gradirei sapere se le multa accertate con sistemi elettronici automatici, quindi senza la presenza di agenti, per transito in zona a T.L.,vi è l’obbligo di indicare sul verbale l’avvenuta omologazione dell’apprecchiatura, il numero di matricola e la relativa taratura della stessa. Inoltre spetta alla Polizia municipale esibire in caso di giudizio davanti al giudice di pace il fotogramma dell’accertamento, quale fote di prova, o bastano solo e controdeduzioni della ontro parte? In attesa di chiarimenti, invio cordiali saluti.
Ragioniere. Ho pagato il tiket per una ora fino alle 21.12, alle 21.36 mi hanno fatto la multa art. 7 Comma 15, divieto di sosta, Euro 25.00. Desidero sapere se la vertenza tra Ministero dei Trasporti e ANCI è stata risolta e cosa centra il cittadino che proviene da un’altra città dove non si pagano le multe ma paga solo il recupero della sosta.Tengo a precisare,inoltre che nè la segnaletica verticale ne alcuna descrizione v’è traccia sui distributori di Tiket nella città di Tortoreto Lido.Intendo denunciare in penale per violazione della Legge sulla chiarezza e trasparenza trasparenza, indebito arricchimento dell’Ente e/o truffa ai danni dei cittadini. Datemi un consiglio.
Ragioniere. Ho pagato il tiket per una ora fino alle 21.12, alle 21.36 mi hanno fatto la multa art. 7 Comma 15, divieto di sosta, Euro 25.00. Desidero sapere se la vertenza tra Ministero dei Trasporti e ANCI è stata risolta e cosa centra il cittadino che proviene da un’altra città dove non si pagano le multe ma paga solo il recupero della sosta.Tengo a precisare,inoltre che nè la segnaletica verticale ne alcuna descrizione v’è traccia sui distributori di Tiket nella città di Tortoreto Lido.Intendo denunciare in penale per violazione della Legge sulla chiarezza e trasparenza trasparenza, indebito arricchimento dell’Ente e/o truffa ai danni dei cittadini. Datemi un consiglio.
Ragioniere. Ho pagato il tiket per una ora fino alle 21.12, alle 21.36 mi hanno fatto la multa art. 7 Comma 15, divieto di sosta, Euro 25.00. Desidero sapere se la vertenza tra Ministero dei Trasporti e ANCI è stata risolta e cosa centra il cittadino che proviene da un’altra città dove non si pagano le multe ma paga solo il recupero della sosta.Tengo a precisare,inoltre che nè la segnaletica verticale ne alcuna descrizione v’è traccia sui distributori di Tiket nella città di Tortoreto Lido.Intendo denunciare in penale per violazione della Legge sulla chiarezza e trasparenza trasparenza, indebito arricchimento dell’Ente e/o truffa ai danni dei cittadini. Datemi un consiglio.