Modello ricorso al prefetto contro multa strisce blu
ATTO DI OPPOSIZIONE – DIFFIDA E MESSA IN MORA
al Sig. Prefetto di Napoli
c/o Comando Polizia Municipale Napoli
Via A. Poerio, n.10 Napoli
e p.c. al Sig. Sindaco di Napoli
Oggetto: Ricorso ex artt. 203 e 204 CdS avverso verbali allegati :………………………..
notif. ………………in data…………………. a ………………………………………
per accertamento di nullità dei verbali di contravvenzione allegati in copia originale perché senza indicazione precisa del luogo della presunta infrazione e notificato a presunto trasgressore dal Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di Napoli, tramite unico e inidoneo programma informatico che identifica tutti i verbalizzanti come agenti (???), senza specificare e distinguere se il verbalizzante sia stato un ausiliario al traffico o un’agente di polizia municipale, violando la normativa vigente detta anche dal codice della Strada e i principi stabiliti dalla Cassazione, sentenza a Sezioni Unite, per cui posteggiare sulle strisce blu senza ticket è legittimo e non è dovuto pagamento se non c’è parcheggio libero in zona, nonché la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi e sul diritto di difesa del cittadino, ma preliminarmente la giurisprudenza della Corte di Cassazione .
L’istante ……………………………………………., in virtù della normativa vigente a norma e per gli effetti dell’art.
preliminarmente propone formale opposizione
chiedendo la sospensione dell’esecutivita’, l’annullamento e l’archiviazione dell’accertamento e del verbale stesso (allegato), per i seguenti motivi:
infondatezza, irregolarità e nullità del verbale in oggetto, a norma e per gli effetti della normativa vigente in quanto il veicolo di proprietà del ricorrente sicuramente non si trovava nel giorno e nell’ora indicati nei verbali opposti nella strada indicata dallo sconosciuto accertatore, che tra l’altro ha omesso di precisare la sua qualifica e d’indicare con precisione il luogo ed il civico dove si sarebbe verificata la presunta infrazione violando il diritto di difesa del ricorrente medesimo, come dimostrabile con prova documentale e per testi, nonchè accertabile in sede di comparizione personale, che si richiede per fornire precisi chiarimenti sulla questione e dimostrare che l’infrazione rilevata dall’agente operante farebbe pensare alla clonazione della targa del veicolo in questione oppure ad un errore materiale nella trascrizione della targa.
In subordine, comunque, il verbale opposto risulta nullo, infatti, come nel caso de quo preliminarmente “le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento devono essere disapplicate, dall’Autorità adita, per avere
Ai sensi del comma 1 dell’art. 204 CdS e successive modifiche, il sottoscritto chiede di essere ascoltato dall’Autorità Prefettizia, la quale è obbligata a convocare l’audizione richiesta e a rispondere al ricorso, il tutto entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento del ricorso medesimo. In mancanza di audizione e risposta entro il suddetto termine il ricorso – come da sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia – è da intendersi accolto e ogni ulteriore eventuale ingiunzione di pagamento è da considerarsi nulla e costituente comportamento negligente, esponendo pertanto la P.A. alla responsabilità risarcitoria come da sentenza Cassazione n.500/99.
Inoltre il verbale originario risulta nullo, in virtù della normativa vigente, in quanto tutto potrebbe essere solo conseguenza di un errore materiale da parte dell’ accertatore, oppure dalla circolazione di altro veicolo con targa clonata, infatti quanto viene contestato, sicuramente non corrisponde al vero e il verbalizzante potrebbe aver trascritto un numero di targa sbagliato sul taccuino o aver intercettato un’auto clonata, senza invece fermare il presunto trasgressore, contestargli personalmente l’infrazione e verificare esattamente i dati e il numero di targa del veicolo che avrebbe commesso l’infrazione.
Alla parte ricorrente, inoltre, veniva notificato verbale di contravvenzione per presunta infrazione del Codice della Strada dal Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di Napoli, con intimazione di pagamento di un importo di euro 13,40 ( ???) per le supposte violazioni. In via preliminare, quindi, si evidenzia anche l’ingiustificata ed inammissibile maggiorazione della sanzione indicata nei verbali causa l’indebita applicazione delle spese postali di notifica ( tenuto conto che una racc.ta a.r. normalmente costa euro 3,00) e spese di accertamento non meglio precisate ( costo della misura al p.r.a. euro 2,8 o meglio accertamento tramite terminale pari a costo zero) addirittura calcolate in euro 13,40 che sommate alla sanzione prevista per la presunta infrazione, fanno lievitare la contravvenzione di ulteriori 13,40 euro, somma che se non giustificata potrebbe configurare un ingiustificato arricchimento. Inoltre la notifica del predetto verbale in copia meccanizzata (allegato), impedisce assolutamente l’individuazione della figura giuridica del verbalizzante e quindi del titolo e dell’autorità ad essa conferita, impedendo al presunto trasgressore di poter esercitare regolarmente il proprio diritto di impugnazione e difesa. Si deve considerare che numerosi verbali di contravvenzione, notificati senza la dovuta e prevista distinzione della qualifica ed autorità del verbalizzante, risultano illegittimamente e confusamente attribuiti a generici agenti verbalizzanti (???) ma in realtà, invece, sono elevati e sottoscritti da semplici “ausiliari del traffico” ex art. 17 comma 132 della L. 127/97, dipendenti della C.na.p o della NAPOLI PARK, che più volte però sottoscrivono verbali di contravvenzione senza averne i qualificati poteri o meglio ancora, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, travalicando e oltrepassando i limiti di una condotta e/o di un potere lecito, autorizzato e a loro attribuiti dal Sindaco ex art.
INVITA E DIFFIDA
L’amministrazione Comunale di Napoli, in persona del Sindaco p. t. e dell’Assessore p.t. alla viabilità, con sede in Palazzo “San Giacomo” presso la Casa Comunale, nonchè il Dipartimento di Polizia municipale del Comune di Napoli :
1) a non dare seguito ed annullare e ritirare i verbali di contravvenzione notificati in modo irregolare ed impreciso al presunto trasgressore, tramite unico ed inidoneo programma informatico di elaborazione del verbale meccanizzato, che non specifica e chiarisce la qualifica del verbalizzante, che spesso, invece, risulta essere un ausiliario del traffico e non un agente della polizia municipale come indicato nei verbali notificati, oltretutto nulli ed infondati in fatto e diritto, come recentemente stabilito dalla Cassazione inmerito alla contestata infrazione de quo;
2) a precisare e specificare il reale costo delle spese di notifica ed accertamento dei verbali completamente addebitate al presunto trasgressore e calcolate nella complessiva somma di euro 13,40, importo risultante esagerato, ingiustificato ed inammissibile a confronto con i reali e quotidiani costi delle spese postali e dell’eventuale accertamento di proprietà dei veicoli tramite misura p. r. a.;
Napoli, con osservanza
ricorso
MODELLO Chiedo se gentilmente potete inviarmi modello di contestazione da poter inviare all’autorità competente,visto che mia figlia domiciliata con attività lavorativa a milano si è vista recapitare un’infrazione proveniente da comune di napoli.il motociclo a lei intestato si trovava in garage in quel giorno a verona e non circolava sicuramente x le strade di napoli.grazie
multa strisce blu ho ricevuto un’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di caserta contro ricorso presentato a dicembre per strisce blu con questa motivazione : Violazione art 7 comma 6 e 8 del codice della strada: cioè strisce blu non possono esserci se non ci sono nelle vicinanze zone a parcheggio libere e non possono essere all’interno della carreggiata restringendola! perchè mi è stato respinto con una motivazione del tutto estranea ? ci sono estremi per ricorso GDP
Le strisce blu sono illegittime Il mancato pagamento di un pedaggio (come quello relativo alle strisce blu) non è previsto esplicitamente da nessuna norma del Codice della srada come fatto generativo della sanzione. Ne consegue che quando nel verbale di una multa trovate un generico riferimento al >, senza alcuna ulteriore specificazione, potete impugnarla. Lo stesso vale per la mancata esposizione del titolo del pagamento. Infatti, l’obbligo sanzionato non è imposto da alcuna norma e tanto meno dal C.d.S., quindi l’indicazione che figura nel verbale – mancato pagamento – non pare correttamente sanzionabile. L’unica norma che fa riferimento ad un obbligo di esposizione di agliando è l’art. 181 del C.d.S. che però impone unicamente l’obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo, ma non fa riferimento dell’esposizione del titolo del pagamento. In realtà, i comuni utilizzano per sanzionare il mancato pagamento della sosta, l’art. 157, comma 6 che però, notate bene, impone unicamente > o di >. Si tratta del c.d. disco orario che serve ad indicare la durata della sota nelle zone con sosta oraria. Quando è stata emanata questa norma non esistevano parcheggi a pagamento, ma solo soste a orario in alcune zone! I comuni quindi applicano questa norma attraverso un’interpretazione estensiva, cosa che non è legittima, trattandosi di legge speciale!
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