Modello ricorso presunta sosta
ATTO DI OPPOSIZIONE – DIFFIDA E MESSA IN MORA
al Sig. Prefetto di Napoli
c/o Comando Polizia Municipale Napoli
Via A. Poerio, n.10 Napoli
e p.c. al Sig. Sindaco di Napoli
Oggetto: Ricorso ex artt. 203 e 204 CdS avverso verbali allegati :
per accertamento di nullità dei verbali di contravvenzione allegati in copia originale perché senza indicazione precisa del luogo della presunta infrazione e notificato a presunto trasgressore dal Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di Napoli, tramite unico e inidoneo programma informatico che identifica tutti i verbalizzanti come agenti (???), senza specificare e distinguere se il verbalizzante sia stato un ausiliario al traffico o un’agente di polizia municipale, violando la normativa vigente, nonché la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi e sul diritto di difesa del cittadino.
L’istante……………………, in virtù della normativa vigente a norma e per gli effetti dell’art.203 C.d.s, in contestazione a verbale di contravvenzione notificato. dal Dipartimento di Polizia municipale del Comune di Napoli
preliminarmente propone formale opposizione
chiedendo la sospensione dell’esecutivita’, l’annullamento e l’archiviazione dell’accertamento e del verbale stesso(allegato), per i seguenti motivi:
infondatezza, irregolarità e nullità del verbale in oggetto, a norma e per gli effetti della normativa vigente in quanto il veicolo di proprietà del ricorrente sicuramente non si trovava nel giorno e nell’ora indicati nei verbali opposti nella strada indicata dallo sconosciuto accertatore, che tra l’altro ha omesso d’indicare con precisione il luogo ed il civico dove si sarebbe verificata la presunta infrazione violando il diritto di difesa del ricorrente medesimo, tra l’altro avvocato e pertanto autorizzato a sostare sulla rampa del Tribunale di Napoli come ogni giorno avviene, come dimostrabile con prova documentale e per testi, nonchè accertabile in sede di comparizione personale, che si richiede per fornire precisi chiarimenti sulla questione e dimostrare che l’infrazione rilevata dall’agente operante farebbe pensare alla clonazione della targa del veicolo in questione oppure ad un errore materiale nella trascrizione della targa.
Il verbale stesso risulta nullo in quanto copia meccanizzata, mancante della firma dell’ accertatore in originale, come prescritto dalla legge e dalle ultime sentenza di Cassazione, nonché della firma del responsabile dell’ufficio contravvenzioni, in violazione dell’art. 6 quater L.15/3/91 n. 80 conv.per D.L.. Infatti il verbale notificato a mezzo posta non è rispondente a quanto prescritto dall’articolo 385 comma 3 del regolamento di attuazione del CdS. In particolare, essendo stata notificata copia e non originale, essa deve essere sottoscritta dall’agente accertatore. La firma per autentica della copia, posta dal comandante del servizio di Polizia Municipale è a stampa e non in originale come prescritto.
Sul medesimo verbale non è specificato, come prescritto dalle norme in materia, che il ricorso può presentarsi anche a mezzo posta, e non solo a mano, e non è indicato l’indirizzo dell’ufficio al quale va presentato il ricorso, essendo genericamente riportata la dicitura “…a questo Comando di Polizia Municipale”. Tale omissione comporta l’annullabilità dell’atto ove eccepita nei termini come nel caso di specie, in quanto lede i diritti alla difesa costituzionalmente garantiti.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 204 CdS e successive modifiche, il sottoscritto chiede di essere ascoltato dall’Autorità Prefettizia, la quale è obbligata a convocare l’audizione richiesta e a rispondere al ricorso, il tutto entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento del ricorso medesimo. In mancanza di audizione e risposta entro il suddetto termine il ricorso – come da sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia – è da intendersi accolto e ogni ulteriore eventuale ingiunzione di pagamento è da considerarsi nulla e costituente comportamento negligente, esponendo pertanto la P.A. alla responsabilità risarcitoria come da sentenza Cassazione n.500/99.
Inoltre il verbale originario risulta nullo, in virtù della normativa vigente, in quanto tutto potrebbe essere solo conseguenza di un errore materiale da parte dell’ agente, oppure dalla circolazione di altro veicolo con targa clonata, infatti quanto viene contestato, sicuramente non corrisponde al vero e il verbalizzante potrebbe aver trascritto un numero di targa sbagliato sul taccuino o aver intercettato un’auto clonata, senza invece fermare il presunto trasgressore, contestargli personalmente l’infrazione e verificare esattamente i dati e il numero di targa del veicolo che avrebbe commesso l’infrazione.
Alla parte ricorrente, inoltre, veniva notificato verbale di contravvenzione per presunta infrazione del Codice della Strada dal Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di Napoli, con intimazione di pagamento di un importo di euro 13,40 ( ???) per le supposte violazioni.
In via preliminare, quindi, si evidenzia anche l’ingiustificata ed inammissibile maggiorazione della sanzione indicata nei verbali causa l’indebita applicazione delle spese postali di notifica ( tenuto conto che una racc.ta a.r. normalmente costa euro 3,00) e spese di accertamento non meglio precisate ( costo della misura al p.r.a. euro 2,8 o meglio accertamento tramite terminale pari a costo zero) addirittura calcolate in euro 13,40 che sommate alla sanzione prevista per la presunta infrazione, fanno lievitare la contravvenzione di ulteriori 13,40 euro, somma che se non giustificata potrebbe configurare un ingiustificato arricchimento.
Inoltre la notifica del predetto verbale in copia meccanizzata (allegato), impedisce assolutamente l’individuazione della figura giuridica del verbalizzante e quindi del titolo e dell’autorità ad essa conferita, impedendo al presunto trasgressore di poter esercitare regolarmente il proprio diritto di impugnazione e difesa. Si deve considerare che numerosi verbali di contravvenzione, notificati senza la dovuta e prevista distinzione della qualifica ed autorità del verbalizzante, risultano illegittimamente e confusamente attribuiti a generici agenti verbalizzanti (???) ma in realtà, invece, sono elevati e sottoscritti da semplici “ausiliari del traffico” ex art. 17 comma 132 della L. 127/97, dipendenti della C.na.p o della NAPOLI PARK, che più volte però sottoscrivono verbali di contravvenzione senza averne i qualificati poteri o meglio ancora, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, travalicando e oltrepassando i limiti di una condotta e/o di un potere lecito, autorizzato e a loro attribuiti dal Sindaco ex art. 132 L. 15/3/97 n.59 (legge Bassanini), generandosi così una violazione del diritto alla trasparenza degli atti amministrativi e del diritto di difesa del ricorrente che ritiene di essere stato multato da un effettivo pubblico ufficiale.
Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto, infine
INOLTRE INVITA E DIFFIDA
L’amministrazione Comunale di Napoli, in persona del Sindaco p. t. e dell’Assessore p.t. alla viabilità, con sede in Palazzo “San Giacomo” presso la Casa Comunale, nonchè il Dipartimento di Polizia municipale del Comune di Napoli :
1) a non dare seguito ed annullare e ritirare i verbali di contravvenzione notificati in modo irregolare ed impreciso al presunto trasgressore, tramite unico ed inidoneo programma informatico di elaborazione del verbale meccanizzato, che non specifica e chiarisce la qualifica del verbalizzante, che spesso, invece, risulta essere un ausiliario del traffico e non un agente della polizia municipale come indicato nei verbali notificati;
2) a rinotificare regolarmente e nei tempi previsti dalla legge i predetti verbali, risultanti nulli e illegittimi, precisando la qualifica e l’autorità del verbalizzante, nonchè rispettando ed osservando, per primi, la normativa vigente, la legge sulla trasparenza e il dettato del Codice della Strada;
3) a precisare e specificare il reale costo delle spese di notifica ed accertamento dei verbali completamente addebitate al presunto trasgressore e calcolate nella complessiva somma di euro 13,40, importo risultante esagerato, ingiustificato ed inammissibile a confronto con i reali e quotidiani costi delle spese postali e dell’eventuale accertamento di proprietà dei veicoli tramite misura p. r. a.;
Napoli,
con osservanza