Molestie via chat, necessario il decreto del Pm per acquisire indirizzo Ip
Mandava messaggi in chat alla cognata del suo amante, con dettagli
intimi e frasi ingiuriose, sempre usando uno pseudonimo. Il Tribunale
di Grosseto l’ha assolta (proc. pen n. h06/1697): le motivazioni non
sono ancora state depositate, ma il caso merita di essere segnalato per
le sue possibili implicazioni pratiche. Per il difensore della donna,
l’avvocato Riccardo Lottini,il giudice avrebbe assolto per mancanza di
prove perché gli indirizzi IP non possono essere acquisiti senza il
decreto motivato del pubblico ministero. Le tracce lasciate in rete,
insomma, sarebbero assimilate ai tabulati telefonici e dovrebbero
essere soggette alle stesse garanzie. Un primo passo verso la corretta
qualificazione giuridica delle chat line. E un’indicazione importante
per gli oltre sei milioni di italiani che ogni giorno utilizzano
internet.
Il caso
La donna, originaria della provincia di Novara, secondo l’accusa,
aveva una relazione con uomo sposato. Dopo le prime difficoltà, si era
iscritta a un forum per sole donne, utilizzando un nome di fantasia.
Qui aveva individuato la moglie del suo amante e la cognata, entrambe
di Grosseto. A quest’ultima avrebbe cominciato a mandare numerosi
messaggi ingiuriosi e molesti via chat o posta elettronica. La cognata,
dopo numerosi contatti da parte della sconosciuta, decide di denunciare
la donna alla polizia postale, chiedendo di individuarne l’identità
tramite l’acquisizione degli indirizzi IP. Dalle indagini, la polizia
risale alla donna, che viene rinviata a giudizio per il reato di
molestie o disturbo alle persone.
La natura delle conversazioni in chat
Il reato di molestie incrimina chi reca disturbo alle persone in
luogo pubblico ovvero col mezzo del telefono. Da tempo la
giurisprudenza si interroga se gli sms possano essere assimilati alle
conversazioni telefoniche. Ma sulla natura delle chat ancora non esiste
un orientamento consolidato. Per l’avvocato di Grosseto, difensore
della donna, i messaggi in chat non potrebbero essere equiparati agli
sms o alle altre comunicazioni telefoniche. La vittima, nel caso della
chat, sarebbe infatti sempre in grado di escludere l’interlocutore
scomodo e continuare a partecipare alle altre comunicazioni più
piacevoli.
L’acquisizione degli indirizzi IP
Anche se le motivazioni non sono ancora state depositate, dalla
formula assolutoria, si evince che per il Tribunale di Grosseto gli
indirizzi IP devono essere acquisiti con le stesse modalità dei
tabulati: occorrerebbe, pertanto, il decreto motivato del pubblico
ministero. Che nel caso in esame mancava. Con il risultato di rendere
inutilizzabili i dati ammessi agli atti. Gli indirizzi IP (internet
protocol), infatti, sono dei numeri, che identificano la linea
telefonica dal quale avviene il collegamento a internet. Chi si muove
nella rete lascia le proprie tracce on line, anche se utilizza uno
pseudonimo. Ma, se i dati non vengono acquisiti correttamente, gli
autori rischiano di farla franca.