Moratoria dei debiti per le pmi: ecco le istruzioni dell’Abi
Anche le ditte individuali possono chiedere la sospensione di 12 mesi
dei propri debiti con banche e intermediari. In caso di gruppo,
infatti, la verifica del possesso dei requisiti per accordare la
moratoria, sarà effettuata “sempre ed esclusivamente sul bilancio
civilistico e non su quello consolidato”. E’ uno dei chiarimenti
contenuti in una circolare dell’Abi, approvata ieri, che ha precisato
molti aspetti delle novità contenute nell’Avviso comune sulla moratoria
dei crediti delle aziende con non più di 250 dipendenti e 50 milioni di
euro di fatturato annuo, firmato, assieme a Tesoro e imprese, il 3
agosto scorso. “Abbiamo voluto fornire – sottolineano da Palazzo
Altieri – ulteriori spiegazioni a banche e aziende che, in un paio di
mesi, ci hanno inviato oltre 400 pareri su come applicare al meglio la
nuova normativa”.
Operazioni soggette a sospensione
In base all’accordo (già operativo), sottolinea la nota, si può
chiedere (entro il 30 giugno 2010) la sospensione o l’allungamento del
termine di scadenza di operazioni di mutuo, ipotecari e non, in essere
alla data del 3 agosto 2009, di qualunque specie (compresi, per
esempio, quelli agrari), purché non si riferiscano a finanziamenti in
origine a breve termine (di durata, cioè, non superiore a 18 mesi) e
sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito
piano di ammortamento. Sono, al momento, esclusi dal beneficio i
finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie “con
agevolazione pubblica”. “E’ un settore molto variegato”, dicono
dall’Abi, che confermano, comunque, l’impegno a trovare “una modalità
unitaria” per non escludere per sempre tali finanziamenti dall’ambito
applicativo dell’Avviso. Precisano, però, che l’esclusione si riferisce
ai finanziamenti “pubblici” sotto forma di contributo in conto
interessi e/o in conto capitale e non, anche, a quelli in cui
l’agevolazione è costituita da un tasso di favore rispetto al mercato o
da una forma di garanzia. Rientrano, invece, nel perimetro di azione
dell’Avviso, i mutui cartolarizzati. Qui, però, “l’operazione non deve
comportare oneri finanziari aggiuntivi per il cliente”.
Effetti della moratoria
La circolare chiarisce, poi, che per l’intero periodo di efficacia
della moratoria, le banche devono fermare il computo dei giorni di
persistenza dello scaduto e/o sconfinamento. Nel caso, cioè, di
sospensione di rate di mutuo, si evidenzia che il periodo di efficacia
della sospensione (ai fini del computo dello scaduto) si estende fino
alla prima rata composta di capitale e interessi in scadenza dopo il
periodo di sospensione. Analogamente, si precisa che il recupero del
credito su operazioni “in moratoria” potrà iniziare prima della
scadenza della sospensione “soltanto se subentrano fatti nuovi o
rilevanti, tali che, indipendentemente dalla presenza della moratoria,
comporterebbero la richiesta del recupero del credito o il diniego di
concessione di ulteriore credito. Non rientra in queste ipotesi,
spiegano dall’Abi, il venire a conoscenza da parte della banca che
l’impresa ha richiesto ad altro intermediario con cui ha in corso un
ulteriore contratto di mutuo una moratoria.
Interessi e mora
Durante il periodo di sospensione, gli interessi verranno calcolati
sul debito residuo in essere alla data di sospensione e senza
l’abbattimento del debito residuo stesso. In pratica, è come se venisse
praticato al cliente un periodo di preammortamento pari alla durata
della sospensione. Si dovrà, invece, pagare la mora contrattuale
nell’eventualità di mancato
pagamento alle scadenze delle rate
costituite “dai soli interessi”. In ogni caso, la moratoria alle
imprese va realizzata “senza richieste di garanzie aggiuntive”. In
presenza, però, di garanzie prestate da terzi (tipo la fideiussione),
l’Abi sottolinea l’opportunità, ai fini dell’estensione, di acquisire
il consenso dell’interessato.
Altre agevolazioni
La circolare ricorda, infine 2 ulteriori forme di agevolazione per
le imprese previste nell’Avviso. La prima, è la possibilità di
sospendere per 6 o 12 mesi il pagamento della quota capitale implicita
nei canoni di operazioni di leasing mobiliare (targato, strumentale,
nautico) o “immobiliare”. Vi rientrano tutte le operazioni stipulate
nell’esercizio dell’attività d’impresa e per la gestione aziendale.
Ogni altra finalità, esclude l’intervento di favore. La seconda,
invece, è l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a
breve termine per sostenere esigenze di cassa. Qui, si fa riferimento
esclusivamente al credito che la banca ha concesso (o concede)
all’impresa. In questo senso, rientrano nell’allungamento delle
scadenze, per esempio, gli anticipi su fatture Italia ed estero, e, con
alcuni paletti, le operazioni di factoring
e quelle di maturity
pro solvendo. Esulano, invece, dall’intervento agevolato, tra gli
altri, i finanziamenti all’importazione, le operazioni di credito
agrario con scadenza annuale, nonché gli scoperti di conto corrente,
anche, ipotecari, le operazioni di prestito cambiario e quelle relative
ai certificati di conformità auto. Tutti casi, sottolinea la circolare,
in cui manca il presupposto dell’anticipazione su crediti.