MORSO DA CANE RANDAGIO Risarcimento danni
DEVE RITENERSI ESCLUSA LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMUNE PER I DANNI SUBITI DAL CITTADINO A SEGUITO DELL’AGGRESSIONE DI UN CANE RANDAGIO, ATTESO CHE I COMPITI INERENTI L’IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA, IVI COMPRESO L’ACCALAPPIAMENTO DEI CANI RANDAGI SPETTANO ALLE ASL AI SENSI DELLA L.281/91 E L.R. 16/01.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Nola Avv. Angela Fiorenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
provvisoriamente esecutiva ex lege nella causa iscritta al n.2820/05 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
Tizia, residente in Nola … ed elett.te dom.ta in … nello studio dell’Avv. … dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell’atto di citazione; -attrice-
E
Comune di Xxxx in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. …, giusta procura in calce alla copia dell’atto di citazione nonché delibera di G.M. n. … del …, elettivamente domiciliati … -convenuto-
NONCHE’
ASL …, in persona del l.r.p.t. con sede in … -convenuta-contumace-
CONCLUSIONI
Parte attrice: accoglimento della domanda vinte le spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Convenuto: in via preliminare carenza di legittimazione passiva e nullità dell’atto di citazione; nel merito rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per l’udienza del 19.07.05 ritualmente notificato, Tizia esponeva che il giorno 05.12.04 alle ore 22.00 circa in Xxxx, appena uscita dal cortile della propria abitazione, nel mentre raccoglieva un oggetto cadutole, veniva aggredita e morsa da un cane randagio di grossa taglia.
A seguito dell’aggressione l’istante riportava lesioni personali come da referto del presidio ospedaliero “ ………” ove le veniva diagnosticato “escoriazione spalla dx da morso di cane” e guariva con postumi dopo circa un mese.
Vana risultava la richiesta di definizione bonaria della vertenza a mezzo raccomandata a/r al Comune di Xxxx e all’ASL.
Chiedeva, pertanto, previa declaratoria di esclusiva responsabilità, la condanna degli enti convenuti, preposti per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo al fine della tutela della salute pubblica e all’ambiente, in solido o chi di dovere, al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU, il tutto nei limiti di Euro 2.500,00 oltre rivalutazione ed interessi, vinte le spese del giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune di Xxxx il quale impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto poiché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di giudizio; in particolare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva atteso che la prevenzione del randagismo rientra nella competenza dell’ASL nonché la nullità dell’atto di citazione.
Rimaneva contumace l’ASL .
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e di rito va dichiarata la contumacia dell’ASL, in persona del l.r.p.t., citata e non comparsa.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va precisato che la citazione non è affetta da nullità. La domanda innanzi il giudice di pace ha carattere esemplificativo rispetto alle domande innanzi il Tribunale. In essa si indicano il giudice, le parti, i fatti costitutivi ed il bene preteso; vanno inoltre rispettati i termini a comparire di cui all’art.163 bis c.p.c., ridotti alla metà. Da una attenta lettura dell’atto di citazione risultano sussistenti i richiamati requisiti per cui la domanda non può essere dichiarata nulla, consentendo al convenuto ente comunale di effettuare una legittima e pertinente difesa
Risulta provata la legittimazione attiva mediante il deposito in atti della documentazione medica.
Per quanto attiene alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’ente comunale, essa risulta fondata. A tal proposito, va precisato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 27001 del 07.12.05, Sez. III, discostandosi dal precedente orientamento secondo cui, nel caso di danni subiti dal cittadino, a seguito dell’aggressione di un cane randagio, deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale dell’ente locale, nel cui territorio si è verificato il fatto dannoso e dell’ASL competente – ha escluso la legittimazione passiva dell’ente locale, atteso che da un lato i compiti inerenti l’igiene e la sanità pubblica ivi compreso l’accalappiamento dei cani randagi, spettano alle ASL ai sensi della L. 218/91 e della L.R. 16/01, art. 10 e , dall’altro le ASL devono essere considerate soggetti dotati di autonomia giuridica rispetto allo stesso ente locale. Consegue che non può ricadere sul comune il giudizio di imputazione dei danni subiti da un soggetto in conseguenza dell’aggressione di cani randagi.
Discende, pertanto, la estromissione dal presente giudizio del Comune di Xxxx con compensazione delle spese, attesa la recente innovazione apportata dalla richiamata sentenza.
Dall’istruttoria svolta è risultato accertato il fatto storico e il nesso di causalità tra l’evento e le lesioni lamentate da parte attrice. Infatti i testi Caio e Mevia, escussi all’udienza del 28.10.05, hanno concordemente dichiarato di aver visto, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell’atto introduttivo, la Sig.ra Tizia, uscita dal cortile di casa chiuso da un portone, la quale mentre si abbassava per raccogliere un oggetto che le era caduto, veniva aggredita e morsa, sulla spalla destra da un cane meticcio di grossa taglia, staccatosi da un gruppo di cani randagi. Dopo l’aggressione l’istante riportava lo strappo della maglietta che indossava e sanguinava dalla spalla destra per cui fu accompagnata in ospedale dal marito e dal suo amico.
Nessuna responsabilità è emersa a carico dell’istante sussistendo invece la responsabilità della convenuta ASL nella produzione dell’evento dannoso, scaturente dal comportamento omissivo tenuto dalla stessa, con conseguente obbligo al risarcimento del danno.
Non va inoltre sottaciuto che non si è trattato di un fenomeno isolato; infatti, come dichiarato dalla teste Mevia, vi furono denunce da parte do altre persone, atteso il frequente stazionamento di cani randagi nella zona; del fenomeno si è interessata anche la stampa locale (cfr. pag.2 “Voce del Vesuvio del 02.07.05).
In ordine al quantum debeatur le lesioni riportate dall’istante “escoriazione spalla dx da morso di cane “ come risulta dalla documentazione ospedaliera in atti che riconosceva cinque giorni di riposo, ben possono essere quantificate sulla base della comune esperienza; tenuto conto della scarsa documentazione di struttura pubblica esibita, e della durata temporale della patologia, si riconosce nella misura dell’1% il danno biologico, in giorni 5 la durata dell’ITT e in giorni 10 la durata dell’ITP al 50%. Pertanto, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Nola, va liquidata la complessiva somma di Euro 1.235,29 così specificata: Euro 523,64 per danno biologico; Euro 193,55 per ITT (gg.5 x 38,71); € 193,55 per ITP (gg.10 x € 19,35); € 174,55 per danno morale. In detta somma è compreso, a titolo di compenso forfetario per i disagi derivanti dall’infermità, spese mediche, rottura della maglietta, l’importo di € 150,00, liquidato in via equitativa.
Detti importi sono liquidati all’attualità comprensivi cioè dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza. Dal deposito della sentenza fino al soddisfo saranno dovuti gli interessi al tasso legale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1)-dichiara la esclusiva responsabilità dell’ASL, in persona del l.r.p.t.;
2)-per l’effetto, la condanna al pagamento in favore di Tizia della complessiva somma di € 1.205,29 per la causale di cui innanzi oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
3)-condanna, altresì, essa convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.037,32 di cui € 100,00 per spese; € 400,00 per diritti; € 537,32 per onorari, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, cpa e IVA come per legge, con distrazione in favore dell’avv…. dichiaratosi antistatario;
4)-dichiara estromesso dal presente giudizio il Comune di Xxxx in persona del Sindaco p.t. con compensazione delle spese.
Nola, li 18.02/06
Il Giudice di Pace
Avv. Angela Fiorenza
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