Morte di un figlio in un incidente: danno non patrimoniale va personalizzato
La Corte di Cassazione, III sez. civ., nella sentenza in argomento, sancisce il principio peraltro già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., SU, n. 26972/2008) che in materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Di conseguenza quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento; più in particolare, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale e altri tipi di pregiudizi non patrimoniali ed in quest’ultimo caso, tuttavia, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.
In particolare, la Suprema Corte sostiene che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ., costituisce un’unica voce di danno, che è però suscettibile di atteggiarsi con varie modalità e secondo molteplici aspetti, nei singoli casi: dal danno biologico, medicalmente accertabile, alle sofferenze fisiche ed emotive che concretizzano il c.d. danno morale; ai pregiudizi di carattere estetico od alla vita di relazione, al c.d. danno esistenziale, ecc.
Nel caso di specie, quindi, in cui il fatto illecito ha causato un danno biologico, all’importo determinato in risarcimento di tale voce di danno deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc. e sempre che tali aspetti possano considerarsi provati o risultino anche presuntivamente provati o comunque attendibili. Nello specifico i giudici di merito hanno liquidano il danno biologico nella misura corrispondente esclusivamente alla malattia accertata dal c.t.u., ma non hanno personalizzato il danno riportato dai genitori della vittima con la valutazione dell’altra “voce” del danno biologico, al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Nulla, invece, spetta ai fratelli della vittima in merito al danno biologico, in quanto, a differenza dei genitori, per i fratelli non era stata dimostrata l’esistenza di una vera e propria malattia causata dal decesso del defunto.