Moto, sorpasso vietato, multa, contestazione differita
L’art. 200 del codice della strada stabilisce, in via generale, che
la contestazione della violazione deve essere contestuale
all’accertamento, salvo che la contestazione non risulti possibile. Il
successivo art. 201 stabilisce che qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi preci e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno
reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta
giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore
o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti
indicati nell’art. 196. La stessa norma prevede un’eccezione alla
regola elencando una serie di casi in cui la contestazione immediata
non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1°. Dalle anzidetto norme si
desume che la contestazione immediata della violazione alle norme
previste dal Codice della strada riveste un rilievo essenziale per la
correttezza del procedimento sanzionatorio, per cui essa non può essere
omessa, ovviamente, ogni qualvolta sia possibile. L’eventuale omissione
della contestazione immediata, ove possibile, “costituisce violazione
di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del
procedimento amministrativo”.
La giurisprudenza di legittimità
ha già avuto occasione di rilevare che l’art. 384 del regolamento di
esecuzione del codice della strada – che indica, “di massima”, i casi
di materiale impossibiliti della contestazione immediata di cui al
precedente art. 201 C.d.S., comma 1, contempla, alla lettera e), non
solo il caso dell'”accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione
dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto
del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche
quello in cui il veicolo medesimo sia “nell’impossibilità di essere
fermato in tempo utile e nei modi regolamentari”. L’indicazione nel
relativo verbale notificato di una dalle ragioni indicate dall’art. 384
del regolamento di esecuzione di detto codice, che giustificano la
contestazione differita dall’infrazione, rende ipso facto legittimi il
verbale a la conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista
alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la
possibilità concreta di contestazione immediata dalla violazione, in
riferimento all’astratta possibilità che al servizio fosse addetta una
seconda pattuglia con l’esclusivo compito di procedere alla
contestazione (Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2006, n. 1752; Cass.
civ., Sez. II, 4 maggio 2006, n. 10253; Cass. civ., Sez. I, 29
settembre 2006, n. 21173; Cass. civ., sez. I, 15 novembre 2006, n.
24355; Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9308).
Le possibili ipotesi di legittimità di contestazione differita
Come si è già detto gli artt. 200 e 201 D.Lgs. n. 285 del 1992,
e 384 e 385 D.P.R. n. 495 del 1992 recano una disciplina speciale della
contestazione delle violazioni del codice della strada, stabilendo che
“la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata” (art. 200, comma 1, cit.), risultando elencati nel
regolamento di esecuzione, a titolo esemplificativo, i casi di
impossibilità della contestazione immediata (art. 384, cit.), che
devono essere indicati nel verbale di accertamento dell’infrazione.
Al
riguardo, come si è già accennato, l’art. 384, D.P.R. n. 495 del 1992,
enumera “a titolo esemplificativo” una serie di casi di impossibilità
di contestazione immediata:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e)
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo
successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a
distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di
essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Nel
caso in esame, vale a dire del motociclista che supera la fila di auto
ferma al semaforo ed invade, persino, l’opposta corsia di marcia, va
rilevato che l’impossibilità della contestazione è avvenuta a norma
dell’articolo citato, lett. c).
Dunque, sull’art. 384 del
Regolamento di Esecuzione del C.d.S., la giurisprudenza – Cass.
21/2/2001 n. 2494; Giudice di pace Catania, Sez. II, 14/06/2006 –
ritiene che per sua esplicita previsione, indica solo alcuni esempi, e
non esaurisce, quindi, tutti i casi di materiale impossibilità di
contestazione immediata. Infatti, l’elencazione, contenuta nell’art.
384 d.P.R. n. 495 del 1992 dei casi in cui deve ritenersi giustificata
la mancata contestazione immediata della violazione non può
considerarsi esaustiva, ma è solo esemplificativa, sicchè ben possono
ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente
ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare se la circostanza
impeditiva addotta, purchè risulti dal verbale di accertamento, abbia
una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma
regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in
tale esame, alcun sindacato sul “modus operandi” degli accertatori.
Sull’argomento,
la giurisprudenza ha ritenuto che sussiste l’impossibilità della
contestazione immediata nel caso in cui, ad esempio, gli agenti di
polizia stradale accertatori viaggiavano a bordo di autovettura munita
di targa “di copertura” nell’espletamento di servizio di prevenzione e
repressione a tutela della collettività e che, per il perseguimento di
tali finalità, non era opportuno esporsi (Cass. civ., Sez. I,
31/08/2005, n. 17573) oppure quando il ciclomotore circola ad alta
velocità sulla corsia riservata ai mezzi pubblici (Cass. civ., Sez. II,
07/12/2006, n. 26311).