La multa per eccesso di velocità può essere annullata nel caso in cui l’autovelox fisso sia stato mal posizionato dall’amministrazione. E’ quanto ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza 15 febbraio 2011, n. 3701 con la quale ci si interroga se, per quanto attiene la qualificazione delle strade urbane come strade di scorrimento, ai fini dell’applicazione della normativa per il controllo delle infrazioni ai limiti di velocità, si sia in presenza di una completa discrezionalità amministrativa o meno, potendo, in questo secondo caso, solo verificare la presenza dei requisiti strutturali previsti.
La norma di cui si discorre è quella contenuta all’interno dell’ art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, secondo la quale è rimesso al Prefetto, previa consultazione degli organi di Polizia Stradale competenti per territorio, e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, al fine dell’immediata contestazione dell’infrazione, senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Tale normativa, come chiarito dal giudice nomofilattico, non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall’art. 2, comma 3, del codice della strada, con la conseguenza che, ove il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, il provvedimento amministrativo.
Il caso vedeva un automobilista essere multato per eccesso di velocità, rilevata da un autovelox installato in una strada priva, secondo il medesimo, delle caratteristiche richieste dalla legge.