Multa illegittima se va pagata solo alla Posta
Il verbale di contravvenzione che prevede come unica forma di pagamento
il bollettino postale è illegittimo. Infatti, limitando le modalità di
pagamento in misura ridotta, quelle previste nei primi 60 giorni
dall’elevazione della multa, rischia di tradursi in un «considerevole
aggravio» pecuniario per il cittadino.
Lo ha deciso il giudice di pace di Palermo, con la sentenza 12 febbraio 2009,
accogliendo il ricorso di un automobilista contro il verbale di una
multa sul quale era scritto nero su bianco che l’unico modo per pagare
il minimo della sanzione era l’utilizzo del «bollettino allegato
mediante versamento in conto corrente postale», di cui seguiva il
numero.
Una restrizione che non ha convinto il giudice onorario, il quale
si è rifatto testualmente al codice della strada in, cui all’articolo
202, si prevede che a fronte di una «sanzione amministrativa
pecuniaria» il trasgressore è sempre ammesso «a pagare, entro sessanta
giorni», che decorrono dalla contestazione o dalla notificazione, «una
somma pari al minimo fissato dalle singole norme». E, più avanti, ne
indica nel dettaglio anche le modalità, prevedendo che il cittadino
«può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende
l’agente accertatore», dunque, al comando di zona dei vigili «oppure a
mezzo di versamento in conto corrente postale», e cioè presso qualsiasi
sportello delle Poste.
Seguendo il dettato normativo, perciò, non c’è scampo: il pagamento
deve poter essere effettuato in via alternativa in entrambi i modi, e
quindi anche presso il comando dei vigili (diversa è l’ipotesi di
versamento mediante conto corrente bancario che la norma stessa prevede
come facoltativa).
Se questo non accade l’accertamento è illegittimo in quanto,
escludendo una delle forme di oblazione previste obbligatoriamente
dalla legge, riduce le possibilità di estinguere la sanzione nei tempi
giusti rischiando, così, di tradursi in un ulteriore «ingiustificato
onere pecuniario», come lamentato dall’automobilista ricorrente.