Multa, l’errore sul numero di targa può essere provato dal testimone
Diventa più facile chiedere l’annullamento della multa sostenendo
l’errore del vigile nella rilevazione della targa dell’automobile. Per
provare l’erroneità del verbale della Polizia municipale, infatti, non
è necessario presentare una querela di falso. Almeno nel caso in cui si
contesti un semplice “errore di fatto” e non una volontaria alterazione
da parte dell’agente accertatore. In questo caso sarà sufficiente
provare, anche mediante testimonianze, che quel giorno e a quell’ora ci
si trovava in un altro luogo.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25676/2009 (pubblicata sul sito di Guida al diritto),
che ha dato ragione a un avvocato multato per eccesso di velocità e
violazione della segnalazione stradale che invece sosteneva di stare
lavorando nel proprio studio.
Secondo i giudici di Piazza Cavour «per contestare le affermazioni
contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su
circostanze oggetto di percezione sensoriale» e dunque «come tali
suscettibili di errore di fatto» è “sufficiente fornire prove idonee a
vincere la presunzione di veridicità del verbale senza che sia
«necessario proporre querela di falso». Sarà poi il giudice, secondo il
proprio «apprezzamento», a valutare se tali deduzioni debbano o meno
essere prese in considerazione.
Proprio quello che non è accaduto all’avvocato siciliano. Infatti,
il giudice di pace di Palermo che lo ha condannato, pur avendo ammesso
la prova testimoniale a discarico, aveva poi «contraddittoriamente
omesso ogni valutazione» sull’idoneità della stessa a contestare
«l’esatta identificazione del veicolo» e quindi a inficiare la validità
del verbale.
Tutta da rifare, dunque, per la Cassazione che ha ordinato il
riesame della controversia presso un altro giudice di pace, questa
volta, però, alla luce della testimonianza dei colleghi di studio.