Multa notificata in ritardo per cambio di residenza e contestazione del verbale Cassazione civile , sez. II, sentenza 20.01.2010 n° 928
Il destinatario di un verbale di contravvenzione per violazione
delle norme del Codice della Strada, notificato oltre i termini di
legge (201 C.d.S) a causa di un trasferimento di residenza tardivamente
annotato nell’archivio della Motorizzazione Civile per cause imputabili
esclusivamente a inefficienze della Pubblica Amministrazione, può
contestare il verbale.
La vicenda nasce da un’opposizione
presentata innanzi al Giudice di Pace di Monfalcone avverso un verbale
di contravvenzione notificato appunto oltre i 150 giorni
dall’accertamento dell’infrazione (ex 201 C.d.S.) a causa di un
trasferimento di residenza diligentemente comunicato al Comune e
all’Ufficio della Motorizzazione civile (tant’è che quest’ultimo aveva
anche provveduto a rilasciare la “fascetta” autoadesiva da apporre
sulla carta di circolazione) ma poi non annotato nell’archivio del PRA.
Il Giudice di Pace adito, rilevando che la tardiva notifica del verbale
fosse dipesa da un tardivo aggiornamento dell’archivio della
Motorizzazione, non dipendente da responsabilità dell’automobilista
ricorrente, accoglieva l’opposizione.
Il Ministero dell’Interno
e l’Ufficio territoriale del Governo di Gorizia proponevano ricorso per
Cassazione lamentando motivazione illogica e incongrua (art. 360
c.p.c., n. 5) della sentenza impugnata, dovendosi ritenere non
imputabile alla Polizia stradale il ritardo della notifica del verbale,
nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. (art.
360 c.p.c., n. 3) ritenendo che il termine di 150 giorni di cui alla
norma richiamata dovesse decorrere dal momento in cui l’Amministrazione
fosse stata in grado di provvedere all’effettiva identificazione del
trasgressore e quindi, nel caso de quo, solo dal momento dell’effettivo
aggiornamento degli archivi della Motorizzazione civile.
La
Seconda Sezione della Corte di Cassazione con sentenza 20 gennaio 2010,
n. 928 rigetta il ricorso rilevando che, essendo stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 201 del C.d.S., I comma (Corte
cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui prevedeva che il termine di
cui all’articolo richiamato dovesse decorrere dalla data dell’avvenuta
identificazione del trasgressore anziché da quella risultante dai
pubblici registri, il tardivo aggiornamento di questi ultimi dipendente
da inefficienza della Pubblica Amministrazione non può gravare sul
diritto di difesa del cittadino che abbia invece comunicato
tempestivamente il proprio cambio di residenza ex art. 247 reg. esec.
C.d.S. (Cass. 24673/2006).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 20 gennaio 2010, n. 928
Svolgimento del processo
Con
sentenza dep. il 29 novembre 2004 il Giudice di Pace di Monfalcone ha
accolto l’opposizione proposta da C.I. avverso il verbale di
contravvenzione elevato dalla Polizia stradale per violazione dell’art.
142 C.d.S., comma 9.
Il Giudice di Pace ha accertato che
il verbale di contravvenzione elevato il **** era stato notificato
soltanto il 5.3.2004, posto che una prima notifica era stata effettuata
il 6.12.2003 presso l’indirizzo localita’ **** risultante dall’Archivio
nazionale, dal quale la predetta si era trasferita una settimana dopo
la rilevazione dell’infrazione; la variazione di indirizzo era stata
comunicata dal Comune di **** all’Ufficio della Motorizzazione civile
che, in data 27.10.2003, aveva provveduto ad emettere la fascetta
autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di
circolazione; che ancora il 29.9.2004 era risultato che l’archivio del
PRA non era stato aggiornato, essendo riportato il precedente indirizzo
dell’opponente.
Pertanto, la sentenza ha ritenuto che il
verbale di contravvenzione era stato notificato oltre il termine di 150
giorni prescritto dall’art. 201 C.d.S., rilevando che il ritardo
nell’aggiornamento dell’archivio della motorizzazione relativo alla
variazione di residenza tempestivamente comunicata dalla ricorrente non
poteva andare a carico della medesima.
Avverso tale
decisione proponevano ricorso per Cassazione il Ministero dell’Interno
e l’Ufficio territoriale del Governo di Gorizia Non ha svolto attivita’
difensiva l’intimata.
Motivi della decisione
Con
il primo motivo i ricorrenti, lamentando motivazione illogica e
incongrua (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la decisione gravata che,
avendo ritenuto non imputabile alla Polizia stradale il ritardo nella
notifica del verbale, l’avrebbe dovuto ritenere scusabile, essendo al
riguardo irrilevante la buona o mala fede del destinatario.
Con
il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa
applicazione dell’art. 201 C.d.S. art. 360 c.p.c., n. 3), deducono che
il termine di cui alla richiamata norma doveva decorre dal momento in
cui la M.C.T.C. aveva aggiornato il proprio archivio con l’indicazione
della nuova residenza del proprietario, atteso che il termine di 150
giorni decorre dal momento in cui l’Amministrazione e’ posta in grado
di provvedere alla sua identificazione.
I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Le censure sono infondate.
Il
Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato
il (OMISSIS) era stato notificato soltanto il 5.3.2004, avendo rilevato
che la variazione di indirizzo era stata tempestivamente comunicata
dall’interessata e che il ritardo era stato determinato dal mancato
aggiornamento dell’archivio imputabile esclusivamente alle disfunzioni
dell’amministrazione che, secondo quanto emerso dalla visura del PRA in
data 24.9.2004, ancora a tale data non aveva aggiornato gli archivi da
cui risultava la precedente residenza della C..
Nella
specie, l’opponente aveva ottemperato all’onere ad essa incombente
previsto dall’art. 247 reg. esec. C.d.S., secondo cui le comunicazioni
al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal
proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite d’ufficio a
cura della P.A.: infatti, non solo era risultato il trasferimento di
residenza da parte dell’opponente in data 28.7.2003, ma altresi’ che la
variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di (OMISSIS)
all’Ufficio della Motorizzazione Civile che in data 27.10.2003 aveva
provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo
indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione.
Orbene,a
seguito della dichiarazione di illegittimita’ dell’art. 201 C.d.S.,
comma 1 (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di
identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva
che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della
contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione,
anziche’ da quella in cui risultava dai pubblici registri
l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto
responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado
di provvedere all’identificazione, qualora l’interessato abbia
provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e
l’amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi
archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del
contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non puo’
ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo
dell’amministrazione nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti
negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente
comunicato la variazione della propria residenza (Cass. 24673/2006),
altrimenti, a stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia
della Corte costituzionale l’inerzia o le disfunzioni organizzative
della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del
cittadino, il quale – a considerevole distanza di tempo dall’infrazione
– potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facolta’ per
salvaguardare i propri interessi.
Orbene, l’inosservanza
del termine prescritto dall’art. 201 c.p.c. era stato determinato dal
mancato aggiornamento degli archivi ed era dunque imputabile alle
disfunzioni concernenti l’Amministrazione nel suo complesso, essendo
del tutto ininfluente il riferimento alla mancanza di colpa ascrivibile
alla Polizia stradale.
Il ricorso va rigettato.
Non
va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle
spese relative alla presente fase, non avendo l’intimata svolto
attivita’ difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010.