Multa, ricorsi e notificazioni: al cambiar del domicilio si rimescolano le carte in tavola
Qualora la notificazione dell’atto – da effettuarsi entro termine perentorio – non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quali l’intervenuto mutamento del domicilio risultante da atti ufficiali, quest’ultimo ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. Così si è espressa la Cassazione nella recente ordinanza 16420/12.
Eccesso di velocità. Una donna veniva pizzicata mentre guidava con l’acceleratore oltremodo pigiato. L’amministrazione irrogava una multa salata poiché la signora non aveva ottemperato – nel termine di trenta giorni – all’invito di comunicare le generalità e i dati della patente del conducente del veicolo. Il Giudice di Pace sosteneva che avendo l’interessata pagato la prima sanzione e avendo affermato di non aver ricevuto la richiesta di fornire le generalità (la comunicazione era stata notificata alle Poste, non presso la sede del comando do Polizia come da intestazione del verbale), non avesse avuto consapevolezza di aver violato le norme non per sua colpa in assenza di invito a ottemperare.
La vicenda continua. Proponeva allora appello l’Amministrazione Provinciale, ma la Corte di Roma rigettava il gravame indicando che la sentenza di primo grado era passata in giudicato. Quindi il giudizio finiva davanti alla Cassazione, laddove la parte ricorrente lamentava che la notifica non fosse andata a buon fine perché effettuata nel domicilio indicato nel ricorso in cui la donna si difendeva personalmente.
Domicilio mutato. In tema di notificazioni di atti processuali, spiega la Suprema Corte, qualora la notificazione dell’atto – da effettuarsi entro termine perentorio – non si concluda tempestivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quali l’intervenuto mutamento del domicilio risultante da atti ufficiali (come nel caso di specie), il richiedente ha la facoltà e l’onere di «richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio». Ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento.
L’Amministrazione provinciale, insomma, si è adoperata nei tempi e nei modi congrui: notifica correttamente effettuata e ricorso accolto.