Multe con T-red? Presenza dell’agente non più necessaria
Multe effettuate con il sistema T-red? Non è più necessaria la presenza dell’agente accertatore.
Così hanno chiarito i giudici della Corte, nella sezione II civile, con la sentenza 19 ottobre 2011, n. 21605 con la quale è stato respinto il ricorso di un proprietario e di un conducente di un autoveicolo multati per essere passati con il rosso al semaforo.
Il giudice di pace aveva accolto le ragioni del ricorrente; in appello era stata confermata la multa in quanto dal rilievo fotografico risultava in modo chiaro che l’auto era transitata con il rosso (e non giallo come sostenuto dai ricorrenti).
Per la Suprema Corte, in tema di violazione dell’articolo 146, comma terzo, del codice della strada, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 201 ter, (nuovo ex d.l. 151/2003, conv. nella legge n. 214/2003) “i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia”.
A seguito della sopra menzionata modifica legislativa i requisiti per l’omologazione degli apparecchi fotografici sono stati diramati nel 2005 dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti con idoneo decreto dirigenziale.
I T Red, quindi, se omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni sono perfettamente idonei al funzionamento anche senza la presenza fisica degli agenti.
In pratica, per scattare le fotografie e, quindi, inviare le multe agli automobilisti che passano con il semaforo rosso non serve la presenza dell’agente, purchè venga utilizzato uno degli strumenti omologati per l’uso automatico approvati dal ministero dopo la riforma della patente a punti.
Sulla legittimità degli strumenti in questioni si è espressa nel 2008 (cfr. parere n. 46819 del 10 aprile) anche l’Avvocatura generale dello Stato, che ha confermato la liceità della installazione dei sistemi semaforici regolarmente omologati, anche senza presidio.
Nella decisione de qua, la Corte, ricordando precedente giurisprudenza (sul punto cfr. Cass., Sez. II, sentenza 17 novembre 2005, n. 23301; Cass., Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Cass., Sez. II, 26 marzo 2009, n. 7388; Cass., Sez. II, 28 dicembre 2009, n. 27414), ha precisato che “ove l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (ad esempio, con l’apparecchiatura “photored”), l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 334 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto”.