Multe, il Comune non può affidare alle Poste la gestione di tutto il servizio senza bandire la gara
Bocciato l’affidamento diretto che prevede l’elaborazione informatica oltre la notifica dei verbali
Viola il principio della libera concorrenza il Comune che procede all’affidamento diretto, a favore delle Poste, del servizio di elaborazione informatica e notifica delle multe: l’attività attribuita senza procedere alla gara, infatti, va ben oltre i diritti esclusivi vantati dalla società in quanto concessionaria del servizio di recapito universale. Lo stabilisce una sentenza pubblicata il 25 luglio 2011 dalla quinta sezione del Consiglio di Stato.
Regola e deroga
Bocciato il ricorso di Poste Italiane spa: è fondata la tesi dell’azienda che svolgeva in precedenza il servizio di gestione informatica delle multe per conto di un popoloso Comune del Napoletano. L’idea dell’amministrazione locale, almeno sulla carta, è buona: restituire ad attività operative i vigili urbani, liberandoli dall’onere delle notifiche grazie alle modalità telematiche consentite dalla legge 80/2005. La deroga posta dal codice dei contratti pubblici alla regola dell’evidenza pubblica è consentita soltanto quando l’affidamento risulta disposto in base ad un diritto esclusivo di cui l’aggiudicatario dispone. Ma in questo caso la gestione del servizio relativo alle multe prevede anche la fornitura di software e hardware e l’acquisizione da parte di Poste Italiane, nel caso di notificazioni non andate a buon fine, di informazioni anagrafiche presso i Comuni di residenza sui destinatari dei verbali e la ristampa dei verbali per la rinotifica oltre alle attività connesse ai ruoli (il tutto è frutto di una convenzione fra l’ente e l’azienda). Insomma: si tratta di attività che hanno un raggio ben più ampio del mero servizio postale universale né il Comune può obiettare che si tratti di fasi non separabili, dal momento che l’azienda incaricata in precedenza gestiva la sola parte informatica del processo. A Poste Italiane, dunque, non resta che pagare le spese processuali.