Multe, il ricorso al prefetto contro il verbale “stoppa” l’esecuzione della cartella esattoriale
Il trasgressore segna un punto contro la sanzione
amministrativa. Il ricorso al prefetto contro il verbale di
contestazione impedisce alla cartella di iniziare l’esecuzione
esattoriale. E se il giudice qualifica la domanda del responsabile
della violazione come opposizione all’ordinanza-ingiunzione, anche se
l’opponente ha fatto valere motivi riconducibili all’articolo 615 del
Codice di procedura civile, la sentenza è impugnabile con il ricorso
per cassazione e non con l’appello. Lo ribadisce la Suprema corte con
la sentenza 26173/09.
Il caso
Solo l’accoglimento del ricorso
contro il verbale fa scattare l’annullamento dell’accertamento, osserva
il giudice di prime cure. E il via libera del prefetto è tutt’altro che
scontato. Ma ciò non basta per rigettare l’opposizione proposta dal
trasgressore, che si è già rivolto all’ufficio del Governo, contro la
cartella esattoriale. Fin quando il rappresentante dell’Esecutivo nella
Provincia non si pronuncia, l’ufficio non ha titolo per emettere la
cartella esattoriale ed esigere il pagamento. La Suprema corte, dunque,
decide nel merito e accoglie la domanda originaria del trasgressore.
Come può agire il responsabile della violazione? Nella specie
l’automobilista indisciplinato contesta l’illegittimità dell’iscrizione
a ruolo per mancanza del titolo: il rimedio è l’opposizione
all’esecuzione ex articolo 615 Codice di procedura civile. Il giudice
di pace, invece, applica il rito di cui alla legge 689/81, qualificando
la domanda come opposizione all’ordinanza-ingiunzione, che si configura
ad esempio quando il verbale non è stato notificato (l’opposizione agli
atti esecutivi riguarda invece i vizi della cartella). In questo caso
vale il principio dell’apparenza: il mezzo d’impugnazione esperibile va
identificato con riferimento alla valutazione del giudice, al di là
della sua esattezza.