Multe non valide per la Cassazione se manca la presenza costante dell’organo di polizia
Cassazione Civile 2^ Sezione n°7785 del 5 apr ’11 consente di fare il punto sullo stato dell’arte in tema di multe affibbiate senza la supervisione dei vigili urbani. Fattariello: siamo a Lagundo, in lingua tedesca Algund, paese nei pressi di Merano noto agli amanti della birra, in quanto presso una sua frazione, Foresta (ted. Forst) si trova lo stabilimento della birra Forst e l’automobilista di turno aveva avuto ragione dal Tribunale di Bolzano – Sezione Distaccata di Merano: il ricorrente lamentava, a tacer d’altro, che il verbale di accertamento fosse VIZIATO perché l’Amministrazione si era avvalsa di ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento; con acume l’estensore del ricorso aveva sottolineato che l’attività era stata sì svolta sotto la supervisione della Polizia Municipale, ma non si era specificato in che cosa consistesse tale supremazia e come fosse organizzato il collegamento fra attività di rilevamento delle infrazioni e soggetto preposto al servizio di Polizia locale: è questa la leva che sposta i termini della questione. Insorge il Comune di Lagundo-Algund sviluppando un duplice ordine di motivi. a) La Corte di Cassazione dà ragione al Comune in relazione al primo motivo ricordando che l’Amministrazione non deve dare prova della TARATURA delle apparecchiature elettroniche regolarmente omologate che usa per rilevare le violazioni e ribadisce che, in materia, l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti opera sino a quando sia accertato, in concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. b) Sul secondo motivo, invece, gli Ermellini di Piazza Cavour – Presidente Dott. Giovanni SETTIMJ e Relatore Dott. Pasquale D’ASCOLA- osservano che rimane indimostrato quell’elemento di certezza e legalità che solo la presenza del PUBBLICO UFFICIALE può garantire al cittadino. Sicché nell’adire la Suprema Corte il Comune del meranese doveva confutare tale convincimento del Tribunale territoriale, dimostrando che l’assistenza tecnica di un privato operatore si fosse limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura elettronica secondo le indicazioni del personale di Polizia locale. La Cassazione esige, quindi, che l’assistenza tecnica rimanga circoscritta ad un ruolo subordinato a quello dei vigili urbani. Il Comune non aveva colto il punto più raffinato ed importante della questione: il rimprovero maggiore mossogli consisteva sul rilevamento non attribuibile alla forza pubblica dal momento che era rimasto indimostrato ed indeterminato il necessario RUOLO di PREMINENZA dei Vigili. Per contro il ricorso per cassazione si era concentrato su un profilo attinente la violazione di legge (Articoli 11 e 12 del Codice della Strada) che non era controverso. La Cassazione censura, quindi, l’iniziativa del Comune che avrebbe dovuto denunciare un vizio di motivazione nella sentenza del Tribunale di Bolzano – Sez. Dist. di Merano in relazione all’omessa o erronea valutazione di qualche risultanza processuale, da cui emergesse invece che l’attività della Polizia locale era stata solo SUPPORTATA, ma non sostituita dall’operatore privato. Infine, la bacchettata della Cassazione si estendeva alla violazione del principio di AUTOSUFFICIENZA del ricorso: il verbale di accertamento era stato genericamente menzionato ma non trascritto all’interno del ricorso per cassazione: la Corte non ha infatti accesso agli atti di causa in relazione ai vizi in judicando (Art. 360 c.p.c. n°3) e alle censure sulla motivazione. Talché la Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso dal momento che una delle ragioni giustificative della sentenza del Tribunale meranese restava valida. Va aggiunto che la vicenda risaliva ad epoca (20 gen ’05) antecedente la Legge n°120/2010 che ha chiarito che gli strumenti di rilevamento possono essere utilizzati dai pubblici ufficiali, mentre eventuali figure tecniche agiscono solo di supporto per gli organi preposti all’accertamento, che hanno la signoria sull’iter. Indubbiamente una bella e chiara pronuncia della Cassazione.