Multe: se la notifica avviene in ritardo si esclude la necessità di indicare il conducente
Si apprende dalla sentenza impugnata – e in parte dal ricorso – che il 6 settembre 2005 veniva accertata dalla Polizia Municipale di Trieste un’infrazione stradale commessa dal conducente di un veicolo di proprietà di S.K.. Il relativo verbale veniva notificato alla proprietaria del veicolo il 18 febbraio 2006, con l’invito a comunicare i dati di identità e di patente di guida dell’effettivo trasgressore. La S. provvedeva al pagamento della sanzione per l’infrazione contestata. Con raccomandata spedita il 5 maggio 2006 (pur se datata 20 aprile 2006, cfr sentenza d’appello, pag. 3, terzultimo rigo) comunicava di non essere in grado di fornire i dati richiesti per le seguenti ragioni: a) perché la contestazione era pervenuta cinque mesi dopo la notifica del verbale relativo alla prima violazione; b) perché era cittadina austriaca che si trovava all’epoca del fatto presso la famiglia di origine; c) perché coniugata con un avvocato italiano al quale aveva lasciato in uso il veicolo per le esigenze di lui e degli altri professionisti dello studio legale. Il 25 settembre 2006 veniva notificato alla S. verbale di contestazione “elevato l’8 settembre 2006”, relativo alla violazione commessa con la mancata positiva risposta all’invito a comunicare i dati del conducente effettivo trasgressore. L’opposizione proposta a questa sanzione con atto del 26 ottobre 2006 veniva respinta dal giudice di pace di Trieste il 23 gennaio 2007. L’appello della opponente, che ribadiva le tesi circa la non addebitabilità della omissione e l’incostituzionalità della pretesa, veniva rigettato dal tribunale di Trieste il 4 novembre 2008, con sentenza notificata il 21 novembre successivo. Il giudice d’appello riteneva che la ricorrente non aveva ottemperato all’invito a comunicare nel termine di legge i dati richiestole, perché, pur prescindendo dalla idoneità della comunicazione di mancata identificazione del conducente, la comunicazione stessa era avvenuta fuori termine, essendo stata eseguita il 5 maggio 2006 e non entro il venti marzo 2006, allo scadere dei trenta giorni dalla data della notifica del primo verbale, avvenuta, come detto, il 18 febbraio. Escludeva poi la sussistenza di un giustificato motivo dell’omissione. La S. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, al quale il Comune di Trieste ha resistito con controricorso.