Multe stradali: niente continuazione se l’infrazione è ripetuta
Il principio penalistico della continuazione (del reato continuato) non può applicarsi alle sanzioni amministrative, nel caso di più violazioni del codice della strada.
Nella ipotesi in cui l’infrazione sia reiterata deve applicarsi il cumulo e non, quindi, la continuazione delle sanzioni.
Così si sono espressi i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione II, con la sentenza 4 marzo 2011, n. 5252.
Nel caso specifico oggetto della sentenza in commento si trattava di più violazioni al codice della strada irrogate ad un automobilista, “colpevole” di aver acceduto, senza alcuna autorizzazione, all’interno di una ZTL (zona a traffico limitato).
In seguito a tale infrazione all’automobilista venivano applicate tante sanzioni quante erano state le infrazioni (ossia la disciplina del c.d. cumulo).
L’automobilista proponeva ricorso adducendo come motivazione il fatto che dovesse applicarsi una sola sanzione (aumentata fino al triplo) in quanto si trattava della stessa tipologia di infrazione: la condotta poteva, cioè, ritenersi come “condotta unitaria (ossia disciplina della c.d. continuazione).
La Suprema Corte, dinanzi al quale si era spostata la questione, respingendo il ricorso affermava che “in ipotesi di una pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma, ogni infrazione è assoggettabile a sanzione, in quanto non trova applicazione l’articolo 8 della legge 689/1981, che si riferisce al caso in cui le violazioni siano state commesse con una unica azione od omissione”, precisando, altresì, il fatto che non possono essere, pertanto, estendibili i principi in materia di continuazione concernenti esclusivamente la materia penale.
Nella sentenza che qui si commenta, quindi, la Cassazione ha precisato che nel caso di più violazioni del codice della strada non è operante il principio della continuazione, valido per i reati penali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 81 c.p.; dovranno, invece, pagarsi le differenti sanzioni pecuniarie irrogate in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma.
Nella decisione in oggetto si legge testualmente che …….. “anche la più recente giurisprudenza di questa Corte ha escluso che, con riferimento alle violazioni in questione, sia obbligatoria la contestazione immediata, essendo stato statuito (v. Cass. 3 aprile 2007, n. 8244, e Cass. 15 ottobre 2008, n. 25180) che, in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l’espressa previsione contenuta nell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214 (pacificamente applicabile, sul piano temporale, nella fattispecie), ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, così producendo l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis, (cosiddette “porte telematiche”), specificandosi, peraltro, che tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. g), consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato”.