Multe, tempi dimezzati sui ricorsi
Dalle multe per le infrazioni al codice della strada alla messe di violazioni amministrative, sul lavoro, previdenziali, valutarie, in materia ambientale ecc. Da venerdì prossimo, 7 ottobre, per portare di fronte a un giudice tutte queste sanzioni, nel tentativo di trasformarle in carta straccia, bisogna seguire nuove regole. Quelle del processo del lavoro, improntato a una maggiore oralità, con la lettura del dispositivo in udienza. Questo non significa che i giudici delle sezioni lavoro saranno raggiunti da tutti questi ricorsi, più semplicemente questi ultimi saranno affrontati con le regole da quei giudici normalmente applicate. A stabilirlo è il provvedimento di riordino e semplificazione dei riti civili, prefigurato nella riforma dell’estate del 2009, e ora attuato con il decreto legislativo n. 150.
Le infrazioni stradali
Piatto forte è senza dubbio il dimezzamento dei tempi per opporsi alle multe per le infrazioni al codice della strada. Il termine entro il quale recarsi dal giudice di pace per tentare l’annullamento del verbale, passa infatti da 60 a 30 giorni dalla sua ricezione (nel caso il presunto contravventore risieda invece all’estero, per ricorrere ci sono comunque 60 giorni). I termini decorrono dalla data di contestazione della violazione oppure dalla notificazione del verbale di accertamento.
Il Dlgs n. 150 è il provvedimento che ha ridotto da oltre trenta a soli tre i modelli processuali utilizzabili nei procedimenti civili non contenziosi, come appunto le opposizioni a sanzioni amministrative: il rito del lavoro, quello ordinario e quello sommario di cognizione. Ora, proprio il posizionamento di tutte le opposizioni – da quelle contro le violazioni del codice della strada a quelle delle norme antiriciclaggio – sotto lo stesso tetto del rito del lavoro ha comportato come conseguenza l’identità dei termini per fare ricorso.
Una differenza si registra nell’individuazione del giudice competente a decidere. Le multe, infatti, finiscono in ogni caso, a prescindere dall’importo in gioco, sui tavoli dei giudici di pace. Di certo, il dimezzamento dei termini avrà conseguenze sulle dichiarazioni di inammissibilità per ritardo nella proposizione dei ricorsi. Una buona notizia, tutto sommato, per chi deve amministrare la giustizia, perché la riduzione dei termini si tradurrà giocoforza in una diminuzione dei fascicoli che supereranno il vaglio di ammissibilità. Una notizia un po’ meno digeribile dal popolo degli automobilisti, da anni abituato a continui ritocchi. Anche perché questo è solo l’ultimo capitolo in ordine cronologico di una lunga serie di modifiche. Che fa il paio con il colpo giocato all’inizio del 2010, quando è stata cancellata l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per le opposizioni alle sanzioni amministrative, comprese quelle per le infrazioni al codice della strada.
Le altre opposizioni
A queste modifiche si aggiungono quelle sull’altra faccia della medaglia, disciplinata dal l’articolo 6 del decreto legislativo 150/2011. Come per le violazioni al codice della strada, le opposizioni alle altre sanzioni amministrative (in gergo chiamate Osa) sono di competenza del giudice di pace – tranne alcuni tassativi casi, si veda l’indicazione del giudice competente nello specchietto a lato – ma solo per sanzioni fino a 15.493 euro. Oltre tale importo, infatti, a decidere è sempre chiamato il tribunale.
In particolare si tratta di violazioni legate alla tutela del lavoro, all’igiene e alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. Si pensi, ad esempio in tema di lavoro a tempo parziale, alla violazione del divieto di espletamento di lavoro supplementare che comporta, per il datore, l’irrogazione della sanzione amministrativa quando non sia giustificato dalle eccezionali esigenze previste dalla contrattazione collettiva. Altro capitolo è quello delle violazioni alle norme previdenziali, in particolare alle conseguenze del mancato versamento dei contributi. C’è poi tutto il contenzioso sull’igiene degli alimenti e delle bevande, come quello che scaturisce dall’obbligo di indicare la scadenza o la provenienza del prodotto.
Nel campo delle sanzioni amministrative ci sono poi le violazioni valutarie e quelle sugli obblighi antiriciclaggio. Qui nel mirino finiscono l’esportazione di valuta all’estero o il mancato rispetto, ad esempio in banca, degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Anche parte della tutela dell’ambiente, della flora e della fauna è riservata a tali strumenti deterrenti, con un contenzioso alimentato soprattutto da questioni legate allo scarico di rifiuti senza autorizzazione, all’inquinamento acustico e alla caccia.