MULTE VIA PEC: la nuova notifica dei verbali a mezzo “Posta Elettronica Certificata”
Il 16 gennaio 2018 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 n. 12, che disciplina le procedure di notificazione a mezzo PEC dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, attuando il d.l. n. 69/2013.
Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale la notifica dei verbali stradali deve essere effettuata con la posta elettronica certificata (PEC), senza l’aggiunta di spese di notifica, «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al d.l. del 30 aprile 1992, n. 295, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi».
Spetterà agli organi di polizia chiedere all’interessato di fornire l’ indirizzo PEC o comunque provvedere ricercando negli elenchi pubblici per comunicazioni elettroniche l’indirizzo digitale dell’interessato. In questo modo arriverà la notifica elettronica della violazione per tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di una PEC e per i privati interessati a questa opportunità.
Se non è possibile risalire ad un indirizzo di posta elettronica certificata ( non tutti sono obbligati ad avere un indirizzo PEC), si eseguirà la normale notifica del verbale.
I verbali si considerano notificati, per il comando di polizia, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, mentre per il destinatario dal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio via PEC.
Se la notifica via PEC del verbale stradale risulterà impossibile per causa imputabile al destinatario ,il comando procederà alla notifica tradizionale della sanzione con addebito dei costi a carico del trasgressore.
Il verbale spedito in modalità digitale dovrà contenere nell’oggetto la dizione chiara di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, e dovrà contenere, in allegato, sia la relazione di notifica dettagliata che una copia del verbale sottoscritta con firma digitale.
Sarà possibile impugnare il verbale o per la mancanza di uno dei requisiti o nel caso in cui venga effettuata la notifica tradizionale in luogo di quella tramite posta elettronica certificata.
L’Associazione Noiconsumatori è sempre disponibile per consulenze in merito, tramite i contatti che troverete sul nostro sito.