Mutamento di rito nella RCA
Cari Colleghi vi invito a leggere l’articolo sulla RC – ATTENZIONE
Circolazione stradale
Rc auto, il risarcimento gioca d’anticipo
Arrivano nuove regole sulla procedura delle cause di risarcimento dei danni da sinistri stradali che abbiano causato alla vittima lesioni personali (mortali o meno). La legge contenente «Disposizioni urgenti in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali», approvata in via definitiva dal Senato il 9 febbraio, è ancora in attesa della pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», e contiene alcuni aspetti particolari e innovativi.
Cambia il rito processuale. L’articolo 3 del provvedimento, innanzitutto, dispone che nelle cause di risarcimento danni da incidenti istradali per morte o lesioni, il rito processuale da applicare è quello utilizzato per le cause di diritto del lavoro. Una novità di non poco conto che, come si vede dallo schema, introduce differenze di rilievo rispetto rito ordinario. Per di più, l’applicazione della procedura
del rito del lavoro alle cause di risarcimento da sinistri stradali avviene nell’imminenza della introduzione del nuovo processo civile che pure entrerà in vigore mercoledì 10marzo.
Una riforma, quest’ultima, orientata proprio l’accelerazione delle procedure di introduzione delle domande e delle difese e di acquisizione degli elementi istruttori.
Difficile quindi comprendere la necessità di associare una parte del contenzioso da sinistri stradali a un rito speciale che fa della celerità la caratteristica principale proprio quando entra in vigore una riforma orientata verso la stessa ratio.
Gli uffici giudiziari. Giudici di pace e tribunali dovranno affrontare non poche problematiche organizzative e dovranno essere in grado di recepire (fin dallo smistamento del contenzioso e dalla predisposizione del fascicolo di causa) due distinti procedimenti legati alla stesa tematica (causa petendi: il contenzioso da sinistri stradali) ma distinti nel loro contenuto (petitum: danni personali piuttosto che materiali) .Ci si trova di fronte, di fatto, a un’irrazionale diversificazione del rito. Le cause di risarcimento da sinistro stradale con danni solo materiali dovranno essere gestite con rito ordinario; quelle della stessa natura ma per le quali venga richiesto il risarcimento di ‘lesioni o dell’evento morte vedranno applicato il rito del lavoro; infine ogni altra causa di risarcimento del danno per qualunque altra ipotesi di fatto illecito (sia che abbia determinato un danno materiale che alla persona) verrà introdotta e gestita nuovamente con il rito processuale ordinario.Un’altra importante novità per le cause da risarcimento del danno da incidente stradale è prevista dall’articolo 5 del testo approvato al Senato. La norma introduce una sorta di provvedimento anticipatorio della sentenza nei casi in cui il giudice istruttore si renda conto, in corso di causa, che gli elementi istruttori emersi e presentati dai danneggiati siano tali da determinare già gravi elementi di responsabilità a carico del convenuto, ordinando allo stesso, e al suo assicuratore, di versare immediatamente alla vittima, che ne abbia fatto istanza, una provvisionale di un importo variabile tra il 30 e il 50% della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato in sentenza.
Pro e contro. La norma solleverà problemi interpretativi perché è introdotta nel contesto di un provvedimento (l’articolo 24 della legge n. 990/69) espressamente abrogato e sostituito dall’ articolo 147 del Dlgs 209/2005 (Il Codice delle assicurazioni private, in vigore dal 10 gennaio di quest’ anno), ma certamente presenta aspetti innovativi e importanti se si pensa che in precedenza l’ordinanza di provvisionale in corso di causa era prevista solo in caso di stato di bisogno della vittima o degli aventi diritto, non sempre presente e soprattutto non sempre facile da provare in giudizio. FILIPPO MARTINI
applicazione della nuova normativa le nuove norme si applicano a decorrerre dal 1 marzo anche per sinistri avvenuti in precedenza ? Prego rispondere . ciao