Mutui, da febbraio scatta la sospensione delle rate per chi ha perso il lavoro o è in difficoltà
Rate sospese per 12 mesi per le famiglie in difficoltà in caso di
perdita dell’occupazione, ingresso in cassa integrazione, o gravi
problemi di salute. L’operazione scatta dal prossimo febbraio grazie ad
un accordo firmato oggi tra l’Associazione bancaria e le associazioni
dei consumatori, che da il via al “Piano Famiglie”, al quale potranno
aderire le singole banche su base volontaria.
I clienti interessati – La
possibilità di sospendere per almeno un anno il pagamento delle rate
riguarda una platea ben definita di mutui e mutuatari. Questa
agevolazione è riconosciuta, infatti, solo per i mutui di importo fino
a 150.000 euro accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione
dell’abitazione principale e nei confronti dei clienti con un reddito
imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito dall’inzio di
quest’anno o dovessero subire nel 2010 eventi particolarmente negativi
sia suil fronte della perdiota di occupazione che su quello della
salute.
In quali casi si può avere la sospensione –
In base all’accordo è possibile chiedere di saltare le rate per i mutui
a tasso fisso, variabile e misto, inclusi i mutui cartolarizzati,
rinegoziati, per i quali è stata fatta la surroga e per i
mutui accollati.
La richiesta può essere presentata in caso di
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, purchè non si tratti di
risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a
pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o di
dimissioni. Diritto a sospendere i pagamenti anche in caso di
cessazione dei rapporti di collaborazione e di Sospensione dal lavoro o
riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni,
anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei
trattamenti di sostegno del reddito (Cig; Cigs; altre misure di
sostegno del reddito come gli ammortizzatori sociali in deroga;
contratti di solidarietà). Infine la stessa possibilità è riconosciuta
in caso di morte o di insorgenza di condizioni di non autosufficienza
da parte del mutuatario.
Possibile saltare le rate anche se si è già in ritardo con i pagamenti –
Potrà chiedere la sospensione del rimborso dei mutui anche chi è già
oggi in ritardo con i pagamenti. Occorre, però, che il ritardo non sia
superiore a sei mesi e che sia dovuto alla perdita del lavoro o ad una
delle altre cause previste come motivazione per la sospensione delle
rate. Anche è in ritardo oggi, potrà, quindi, presentare la domanda.
Quando saltare la rata non è ammesso
– Ci sono però anche dei casi espressamente esclusi dal beneficio.
L’esclusione riguarda innanzitutto i i mutui con rata fissa e durata
variabile e quelli per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a
copertura del rischio di perdita di lavoro o invalidità, se
l’assicurazione copre almeno gli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. Esclusi
anche i mutui con con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del
mutuatario ovvero per i quali sia intervenuta la risoluzione del
contratto stesso o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva
sull’immobile ipotecato, e i mutui che fruiscono di agevolazioni
pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata)
Come funzione la sospensione –
E possibile richiedere la sospensione per almeno 12 mesi e per una sola
volta. La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora
per il periodo di sospensione né l’applicazione di alcuna commissione o
spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Sono possibili due opzioni: sospendere l’intera rata del mutuo, oppure
solo il rimborso del capitale pagando comunque la quota interessi. Nel
primo caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono
rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal
pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento,
con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e
con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca
sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. Nel secondo caso dopo
la sospensione si riprenderà a rimborsare il solo capitale.
Domande al via da febbraio
Per attivare la procedura occorre presentare un’apposita domanda, e la
sospensione delle rate scatterà entro 45 giorni. I moduli saranno
disponibili on line insieme all’elenco delle banche che decideranno di
aderire all’iniziativa. La sospensione delle rate scatterà comunque non
prima di febbraio. La lista delle banche aderenti verrà pubblicata nel
sito internet dell’Abi (www.abi.it), dove si può grà trovare il
facsimile del modulo di richiesta di sospensione. Il modello sarà
inoltre distribuito presso le filiali delle banche aderenti. L’Abi e le
associazioni dei consumatori hanno previsto di monitorare l’andamento
dell’iniziativa nel corso del 2010 (almeno ogni sei mesi) per avere un
quadro aggiornato e attualizzato della situazione. (18 dicembre 2009)
Dal sito dell’Abi il modello per la richiesta con l’elenco dei documenti da presentare in banca
mha Ma se si è perso il lavoro ad ottobre 2008 si rimane esclusi?