Mutui: la sospensione delle rate non frena i costi
È il 1° febbraio 2010 la data tanto attesa dagli italiani in difficoltà
con i pagamenti del mutuo per la prima casa. Scatteranno infatti allora
(fino al 31 gennaio 2011) i termini per presentare presso la propria
banca la domanda per la sospensione delle rate per un periodo fino a 12
mesi. L’iniziativa, frutto di un accordo fra l’Associazione bancaria
italiana (Abi) e le associazioni dei consumatori, intende favorire le
famiglie che nel 2009 e nel 2010 abbiano subito (o subiranno) eventi
sfavorevoli quali la perdita del lavoro, l’ingresso in cassa
integrazione, la morte o l’insorgenza di condizioni di non
autosufficienza del sottoscrittore del prestito.
Lo stop ai
pagamenti non sarà però immediato, e probabilmente neanche totale. I
tempi tecnici che impongono alle banche il controllo dell’esistenza dei
requisiti per accedere al beneficio e quelli di attivazione (entro 45
giorni lavorativi dall’accoglimento della domanda) fanno sì che
l’effettiva applicazione della moratoria possa slittare fino a
primavera inoltrata (aprile o maggio, se si tiene anche conto del fatto
che le rate vengono di solito contabilizzate nel mese precedente
l’effettivo addebito).
Resta poi da vedere quali saranno le
effettive modalità di applicazione dell’accordo da parte delle banche,
che proprio in questi giorni stanno inviando all’Abi i moduli di
adesione con le eventuali modifiche in senso migliorativo all’accordo
di base (limite di reddito del sottoscrittore 40mila euro, importi
finanziati fino a 150mila euro, vedi articolo a fianco). Spetta inoltre
agli stessi istituti di credito decidere se la sospensione riguarderà
la sola quota interessi, in analogia con quanto stabilito per la
moratoria sui mutui delle imprese, o l’intero ammontare della rata.
Quest’ultima
distinzione è tutt’altro che secondaria ai fini della scelta che
dovranno operare le famiglie in difficoltà. In entrambi i casi,
infatti, il piano di ammortamento originale subisce uno spostamento in
avanti nel tempo pari al periodo di sospensione: un mutuo ventennale
bloccato per 12 mesi, ad esempio, si protrarrà fino al 21° anno.
L’accordo prevede inoltre che gli interessi continuino a maturare nel
periodo di moratoria, circostanza che contribuisce ad aumentare – anche
se in misura diversa a seconda delle caratteristiche del mutuo, come si
vede negli esempi a fianco – gli oneri complessivi da versare in caso
di adesione al «Piano famiglie».
Ciò che cambia invece è l’ammontare
da versare durante la moratoria e il modo in cui si dovranno
eventualmente restituire gli interessi maturati. Nel caso in cui la
banca offra la sospensione della sola quota capitale, il mutuatario non
potrà comunque astenersi dal versare gli interessi che potranno essere
relativamente elevati, fino a coprire gran parte della rata originaria
per i mutui che si trovano nei primi anni di vita. Nel terzo caso
riportato a fianco (prestito trentennale acceso a giugno 2008), per
esempio, chi accede alla moratoria dovrà comunque continuare a versare
ben 732 degli 899 euro della rata originaria, un peso che finisce per
rendere virtualmente inefficace l’eventuale adesione.
Diversa,
naturalmente, si presenta la situazione qualora la banca permetta la
sospensione totale della rata (quota capitale+interessi): in questo
caso la famiglia in difficoltà non verserà alcun centesimo durante il
periodo della moratoria, ma farà bene a considerare con attenzione la
scelta alla luce dei mesi successivi.
Gli interessi maturati
durante lo stop dovranno infatti essere pagati a partire dalla prima
rata successiva alla ripresa dell’ammortamento «con pagamenti periodici
per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi
forniti dal mutuatario». Il rischio, in questo caso, è che una volta
finito il periodo di sospensione ci si trovi ad affrontare, con rate
maggiorate, una situazione ancora più problematica. Starà alle banche
garantire un piano di rientro che non metta le famiglie di fronte a
nuove difficoltà.