Mutui, le famiglie in difficoltà possono chiedere di non pagare rate per un anno
MILANO
A questo accordo hanno aderito quasi tutte le banche italiane con la
L’ordine di grandezza riguarda circa 7,5 miliardi di prestiti erogati.
La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento
(1° febbraio) – Da oggi le 100 mila famiglie in difficoltà economica
potranno chiedere la sospensione per un anno del pagamento delle rate
di mutuo sull’abitazione principale. Questo beneficio è frutto
dell’accordo raggiunto a metà dicembre dall’Abi con le Associazioni dei
consumatori (tranne l’Adusbef) sul ”Piano famiglie”, in conseguenza
della crisi economica che ha un impatto diretto sui nuclei famigliari.
Gli aventi diritto possono accedere al piano di rinegoziazione fino al
31 dicembre 2011.
discrezionalità di poter offrire condizioni migliorative rispetto a
quella standard. Nella sospensione può rientrare anche la sola quota
capitale, non soltanto gli interessi. A usufruire di questa
agevolazione sono quattro specifiche categorie di mutuatari ben
codificate a condizione però che l’importo massimo del mutuo non sia
superiore a 150 mila euro e che il mutuatario percepisca un tetto di
reddito pari a 40 mila euro l’anno di imponibile. Queste due condizioni
sono state aggiunte a seguito dei negoziati con i consumatori che hanno
ottenuto anche la possibilità di includere nell’ambito di applicazione
dell’accordo quei mutui con ritardo di pagamento fino a 180 giorni
consecutivi (6 mesi).
Ma chi può beneficiare della sospensione nel pagamento delle rate?
L’accordo indica quattro eventi che devono essersi verificati dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2009 e determinano l’avvio della sospensione con
riferimento ad almeno uno dei cointestatari del contratto di mutuo: a)
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle
ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età
con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro
di cui all’art. 409, n.3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle
ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta
causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o
insorgenza di condizioni di non autosufficienza; d) sospensione dal
lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30
giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di
autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (cig, cigs). La
sospensione si riferisce a mutui anche in fase di preammortamento
garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all’acquisto,
costruzione o ristrutturazione di abitazione principale o oggetto di
operazione di cartolarizzazione. Può essere richiesta dal cliente per
un anno e per una sola volta.
della richiesta. Nel periodo congelato maturano gli interessi che
potranno essere pagati: per la sospensione della sola quota capitale,
la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie. In caso
di sospensione dell’ammortamento per quota interessi e capitale con
applicazione del tasso contrattuale al debito residuo: in questo caso
gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati
(senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento
della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento.