Napoli, illegittimità ordinanza anti smog. Il ricorso di NoiConsumatori
TUTTE LE MULTE ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI NAPOLI PER IL DIVIETO ANTISMOG DEL LUNEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’, SONO ANNULLABILI PERCHE’ CONTENGONO PRETESE ILLEGITTIME PARI AL DOPPIO DELLA VERA SANZIONE E ADDIRITTURA MINACCE ASSURDE DI SOSPENSIONE PATENTE. PURTROPPO I VIGILI PUR SAPENDO CHE LA NORMA NON LO CONTEMPLA SONO COSTRETTI AD OPERARE COSI’ DA UNA DIRETTIVA INTERNA.
CHIEDIAMO L’INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA E DELLA CORTE DEI CONTI PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA’ E DELLA GIUSTIZIA .
DISTRIBUIREMO GRATUITAMENTE I SEGUENTI FACSIMILE AFFINCHE’ TUTTI I CITTADINI POSSANO CONTESTARE QUEST’ULTERIORE ERRORE DELL’AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: ricorso avverso processo verbale n° elevato in data da personale del Servizio Autonomo Polizia Locale del Comune di Napoli per la violazione di cui all’art. 7 cc.1 lett. b) e 13-bis c.d.s..
Il sottoscritto
R I C O R R E
avverso il processo verbale in oggetto, relativo alla violazione di cui sopra, accertata, e contestualmente contestata al ricorrente, in data ……. alle ore …….. in NAPOLI alla ………………, per le motivazioni di seguito esposte.
Premesso che:
• nelle circostanze di tempo e luogo di cui sopra il ricorrente circolava alla guida del proprio motociclo marca modello targato ;
considerato che:
• con Delibera di Giunta n. 124 del 28.01.2010 il Comune di Napoli istituiva sull’intero territorio cittadino del Comune di Napoli una Zona a Traffico Limitato con accesso e circolazione vietati ai veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci dalle ore 07.30 alle ore 10.30 nelle giornate di mercoledì e venerdì dei mesi di febbraio e marzo;
• con Delibera di Giunta n. 533 del 01.04.2010 il Comune di Napoli estendeva il divieto di accesso e circolazione nella suddetta Z.T.L. alle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dei mesi di aprile, maggio e giugno dalle ore 07.30 alle ore 10.30;
• con Delibera di Giunta n. 1141 del 29.06.2010 il divieto di accesso e circolazione nella suddetta Z.T.L. veniva ulteriormente esteso alle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dei mesi di luglio, agosto e settembre dalle ore 07.30 alle ore 10.30;
• l’art. 7 c. 1 c.d.s. stabilisce che: “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: …omissis… b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro dei beni culturali ed ambientali; …omissis…”;
• l’art. 7 c. 13-bis c.d.s, introdotto dall’art. 2 della legge 29 luglio 2010 n. 120, stabilisce che: “Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”;
• l’art. 7 c. 9 c.d.s. stabilisce che: “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.”;
• l’art. 7 c. 14 c.d.s. stabilisce che: “…omissis… La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e’ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 299,00”;
il ricorrente rileva, nel caso de quo, la falsa applicazione dell’art. 7 c. 13-bis c.d.s., applicabile, per sua espressa ed esplicita previsione, esclusivamente alla violazione delle limitazioni previste “ai sensi della lettera b) del comma 1” dello stesso articolo, ossia imposte mediante ordinanza del sindaco per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. La limitazione sancita dalla D.G. n. 1141/2010, invece, trova il proprio fondamento giuridico nel comma 9 dell’art. 7 c.d.s., il quale riconosce ai comuni la facoltà di delimitare, con delibera di giunta, aree pedonali e zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
Emergono chiaramente le differenze ricorrenti tra le due disposizioni normative:
a) la natura dell’atto amministrativo oggetto della disposizione (un’ordinanza sindacale nel c. 1, una delibera di giunta nel c. 9)
b) i soggetti competenti all’emanazione dello stesso (nel c. 1 il sindaco, sentiti il Ministro dell’ambiente, quello per i problemi delle aree urbane e quello dei beni culturali ed ambientali; nel c. 9 la giunta comunale);
c) le modalità di comunicazione delle limitazioni all’utenza (quelle di cui al c. 1, per la loro urgenza e imprevedibilità, non consentendo l’installazione di apposita segnaletica verticale, sono pubblicizzate tramite giornali e tv; quelle di cui al c. 9, non essendo adottate in condizioni di urgenza e protraendosi nel tempo, richiedono l’installazione agli accessi delle zone interessate di appositi segnali verticali di divieto di transito).
In ragione delle suddette differenze e del richiamo esplicito al comma 9 dell’art. 7 c.d.s. operato dalla stessa D.G. n. 533/2010 (di cui la D.G. n. 1141/2010 costituisce mera prosecuzione), la polizia municipale avrebbe dovuto contestare al ricorrente non la violazione dell’art. 7 cc. 1 lett. b) e 13-bis c.d.s. ma quella dell’art. 7 cc. 9 e 14 c.d.s., avendo lo stesso circolato in una Zona a Traffico Limitato, violazione punita con una sanzione di € 74,00 (invece di € 155,00) che non comporta, in caso di reiterazione nel biennio, una sospensione della patente di guida.
Per quanto sopra esposto, il ricorrente
Napoli, __/__/_____ Il ricorrente
Il presente ricorso è presentato in 5 copie oltre l’originale, con allegati i seguenti documenti:
1. processo verbale n. ;
2. delibera di giunta n. 533/2010, per complessive n. 9 pagine;
3. delibera di giunta n. 1141/2010, per complessive n. 8 pagine.