Negato il titolo di Dottore ad un ragioniere commercialista neolaureato
La distinzione tra le due sezioni dell’Albo è molto marcata, così come la lettera della norma transitoria è molto chiara: a chi, prima del 31 dicembre 2007, era già iscritto all’Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di «ragioniere commercialista»: nessuna corsia preferenziale per il titolo di «dottore commercialista». Lo ha deciso la Cassazione, con la sentenza 4796/13.
Il caso
Un ragioniere commercialista è abilitato ad esercitare dal 1986. Dopo la costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex d.lgs. 139/2005) è iscritto nella sezione A Commercialisti dell’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili. Nel 2006 consegue una laurea specialistica in Economia e Organizzazione Aziendale. Chiede quindi al competente ordine il riconoscimento del titolo di «dottore commercialista». La sua istanza viene rigettata sia dall’ordine, che dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; il suo ricorso contro queste decisioni viene respinto sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. Ricorre quindi per cassazione.
La Suprema Corte sottolinea che la soppressione dal 2008 degli Ordini dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e dei periti commerciali, con la creazione al loro posto di unico Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, «non ha affatto eliminato la distinzione tra le due categorie né, coerentemente, quella dei requisiti di accesso all’una e all’altra». Ricorda infatti che l’Albo è diviso in due Sezioni: A per i commercialisti e B per gli esperti contabili. Per accedere bisogna svolgere dei tirocini, il registro dei quali è diviso in due sezioni. Due sono anche le sessioni per l’esame di abilitazione. L’esame di Stato è infatti necessario per potersi iscrivere all’Albo. Per potersi iscrivere alla sezione A è necessario aver conseguito una laurea magistrale in economia. Le norme prevedono specificatamente quale sia il titolo professionale spettante agli iscritti alle due sezioni: «dottore commercialista» ed «esperto contabile». Viene rimarcato che il termine «commercialista» può essere utilizzato solo dagli iscritti nella sezione A. Nelle disposizioni transitorie per regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, è previsto all’art. 61, comma 4, che chi era iscritto, prima del 31 dicembre 2007, nell’Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali deve essere iscritto nella sezione A del nuovo Albo unico.
La tesi del ricorrente, che lamenta una presunta discriminazione per disparità di trattamento con violazione dell’art. 3 Cost., con il suo ragionamento, pretendendo il riconoscimento automatico del titolo, pretende semmai lui stesso di violare il principio di uguaglianza, sostenendo la legittimità di un «percorso preferenziale per l’acquisizione della qualifica di dottore commercialista». La norma è chiara: l’art. 61, comma 6, prevede una differenziazione di titolo tra chi era iscritto all’Albo dei commercialisti e chi era iscritto a quello dei ragionieri, nonostante stiano ora nella stessa sezione A del nuovo Albo: «dottore commercialista» o «ragioniere commercialista». La distinzione tra le due categorie professionali resta ferma anche dopo la riforma. Non c’è nessun elemento che possa far pensare che «per avvalersi del titolo di dottore commercialista sia necessario e sufficiente il solo conseguimento di una laurea magistrale». Per questi motivi la Corte di Cassazione respinge il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it