Negozio svaligiato dai ladri perchè l’antifurto non suona: risponde dei danni la ditta che ha realizzato l’impianto di allarme!
Considerato che l’antifurto, per comune esperienza, deve funzionare da deterrente contro potenziali ladri, nonché tenuto conto che un impianto di allarme è finalizzato ad evitare i furti o, quanto meno, ad attenuarne le conseguenze e che ciò costituisce nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 115 c.p.c., è necessario che il Giudice evidenzi e, dunque, spieghi le ragioni del ritenuto difetto del nesso causale fra il malfunzionamento dello stesso ed il furto oggetto di giudizio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sua recentissima sentenza (Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2012, n. 5644 )con la quale ha accolto il ricorso proposto dal proprietario di una gioielleria, svaligiata nonostante la presenza di un antifurto sofisticato collegato, altresì, alle Forze dell’Ordine, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva assolto da ogni responsabilità risarcitoria per danni la ditta che aveva realizzato l’ impianto di allarme.
Il caso sottoposto al vaglio degli ermellini, riguardava il furto commesso ai danni di una gioielleria da ignoti malviventi che avevano così asportato dall’esercizio commerciale svariati oggetti preziosi, dopo aver praticato un buco, durante la notte, nel vetro della vetrina del negozio
L’impianto di allarme, di cui era dotata la gioielleria, non aveva provocato il suono delle sirene né era risultato che dall’ avvenimento dell’effrazione fosse stata in automatico informata la Questura. di Brescia , con la quale il sistema di antifurto era collegato, in vista del tempestivo avviso ad una pattuglia. Da qui la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal gioielliere nei confronti della ditta installante l’antifurto, causa il cattivo funzionamento dell’impianto di allarme realizzato.
La Corte di Appello di Brescia aveva rigettato tale richiesta risarcitoria sui rilievi che le risultanze processuali non autorizzavano la conclusione che se, l’impianto avesse funzionato regolarmente, la merce non avrebbe potuto essere sottratta. perché: era stato ,bensì, accertato che l’impianto era stato inserito e che tutte le zone coperte dal segnale, ivi compresa la vetrina, risultavano essere collegate, ma non era stato offerto alcun elemento per ritenere che il mancato invio del segnale d’allarme alla centrale fosse dipeso dal malfunzionamento dell’ impianto installato e non da problemi attinenti alla linea di collegamento alla Questura ,o a difetti nella ricezione di quest’ ultima, comunque non dipendenti dall’impianto antifurto; mancava del tutto,inoltre, la prova che il furto non sarebbe stato consumato se l’ impianto avesse funzionato; considerato che l’azione delittuosa si era sviluppata in cinque minuti, doveva anzi ritenersi che il suono della sirena non avrebbe avuto efficacia decisiva in un tempo così limitato.
Ma la Corte di Cassazione, con la sua recentissima pronuncia ha ribaltato l’esito del giudizio risarcitorio, accogliendo la tesi del gioielliere ,e condannando la ditta installatrice dell’antifurto, evidenziando in sentenza che “…è apodittica la ravvisata incidenza della circostanza che il furto si consumò in pochi minuti, non essendo stato in alcun modo dato conto delle ipotetiche ragioni per le quali il suono della sirena non avrebbe potuto spiegare un effetto totalmente o parzialmente deterrente, come tale idoneo ad escludere o ad attenuare il danno subito dal creditore della prestazione della società fornitrice dell’impianto, che inoltre provvedeva anche ad interventi di manutenzione.”!!!