Nel caso di guida di auto sequestrata si rischia la condanna anche penale
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 21.06.2010 n° 23736
Se si guida un automobile sottoposta a sequestro sussiste la condanna anche penale.
Lo ha confermato la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 giugno 2010, n. 23736 con la quale si evidenzia come, integri il reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro (art. 334 c.p.), oltre che l’illecito amministrativo di cui all’art. 213 C.d.S., la messa in circolazione del veicolo in sequestro ad opera del proprietario-custode, in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo d’indisponibilità, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, è può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene medesimo.
Secondo il giudice nomofilattico si deve escludere che possa trovare applicazione, come sostiene parte della giurisprudenza di legittimità, che nella specie possa trovare applicazione il principio di specialità (L. n. 689 del 1981, art. 9) in quanto, presupposto di tale principio è l’esistenza di un concorso apparente di norme che puniscono lo stesso fatto, secondo una verifica che deve essere compiuta confrontando le due fattispecie, al fine di stabilire se ricorra o meno un rapporto di omogeneità.
Continuano gli ermellini: “Peraltro il confronto non deve essere effettuato in concreto, bensì tra le fattispecie astratte, così come risultano strutturate dalle corrispondenti norme, e l’accertamento sull’omogeneità delle disposizioni deve investire non solo gli elementi costitutivi dell’illecito, ma anche l’interesse protetto, l’oggetto giuridico e, in alcuni casi, lo stesso ambito dei soggetti attivi”.
Il fatto che ci si trovi davanti a due disposizioni eterogenee emergerebbe da una serie di elementi: innanzitutto differente è il bene giuridico tutelato, posto che la disposizione penale tutela il vincolo d’indisponibilità del bene sequestrato (il reato è inserito tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione), mentre l’art. 213 C.d.S. ha come scopo l’esclusione del veicolo sequestrato, in quanto irregolare, dalla circolazione stradale.
Secondariamente diverse sono le condotte prese in considerazione dalle due norme. Infatti, l’illecito amministrativo contempla come unica condotta l’abusiva circolazione, mentre la disposizione penale prevede una serie di condotte che vanno dalla sottrazione al deterioramento del veicolo, passando per le condotte di soppressione, distruzione e dispersione.