Nella lieve ripresa delle assunzioni che ha caratterizzato il 2010, un ruolo rilevante spetta ai contratti part-time, che registrano un aumento – anche secondo le ultime rilevazioni Istat – rispetto al 2009. Il part-time è un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario lavorativo inferiore rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Il contratto di part-time può essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.Il lavoratore può essere assunto direttamente con contratto di part-time oppure, su accordo delle parti messo per iscritto, è ammessa la trasformazione in part-time del rapporto di lavoro nato full-time. L’accordo scritto deve essere convalidato dalla direzione provinciale del Lavoro competente. Per agevolare la diffusione dei contratti part time, sono state introdotte nuove clausole:
Clausole flessibili
Consentono di cambiare la collocazione temporale dell’attività lavorativa (ad esempio dalla mattina al pomeriggio) e non la quantità di lavoro, che rimane quella pattuita. Il datore può esercitare questa facoltà di modifica in base a un patto scritto, stipulabile in qualunque fase del rapporto. La variazione deve essere comunicata al lavoratore con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo diverso accordo tra le parti. Il mancato rispetto di questo obbligo comporta il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno.
Clausole elastiche
Le clausole elastiche, invece, consentono al datore di aumentare la durata della prestazione lavorativa fissata in origine (ad esempio da 30 a 35 ore settimanali), senza che le ore aggiuntive siano computate come straordinario, con l’applicazione delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. Questo incremento, in base a quanto concordato tra le parti, potrà essere definitivo o provvisorio.
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