Nel processo tributario le dichiarazioni ottenute in altro procedimento non legittimano l’accertamento
Le informazioni sommarie ottenute
in fase di verifica e di ispezione o in altro procedimento non hanno valore assoluto nelle liti fiscali poiché le
dichiarazioni rese nel processo penale dai vertici aziendali in affari
con la società contribuente figurano soltanto come “indizi” e dunque non possono legittimare l’accertamento nei confronti di
quest’ultima. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 28004 del 30 dicembre 2009, con cui ha sottolineato anche il fatto che non
sono deducibili i costi sostenuti per l’assicurazione infortuni dei
dirigenti. In particolare, in sentenza si legge che “Occorre premettere che il divieto di ammissione della prova testimoniale nel
giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, sancito dall’art. 7 ,
quarto comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si riferisce alla
prova testimoniale quale prova da assumere nel processo con le garanzie
del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di
utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi
dell’Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai
privati nella fase amministrativa di accertamento anche sui conto di un
determinato contribuente”. E ancora. “Tali dichiarazioni, proprio perché
assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali semplici elementi
indiziari, il cui valore può essere sempre contestato dal contribuente
nell’esercizio del suo diritto di difesa ; conseguentemente, le
dichiarazioni di terzi raccolte dalla Polizia tributaria ed inserite
nel processo verbale di constatazione non hanno natura di testimonianza
(quand’anche siano state, come nella specie, già rese in seno a
procedimento penale), bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito
di indagini amministrative, sfornite, pertanto, ex se, di efficacia
probatoria, con la conseguenza che esse risultano del tutto inidonee,
di per sé, a fondare un’affermazione di responsabilità del contribuente
in termine di imposta, potendo soltanto fornire un eventuale ulteriore
riscontro a quanto già accertato e provato aliunde in sede di
procedimento tributario od avere un valore probatorio proprio degli
elementi indiziari , i quali possono concorrere a formare il
convincimento del giudice ma non sono idonei a costituire , da soli, il
fondamento della decisione”.