Nessun esimente del diritto di cronaca se si fa riferimento ad uno scritto anonimo
Nella sentenza la Corte palermitana, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha fissato un importante principio in tema di scriminante del diritto di cronaca. In particolare, i giudici hanno affermato che in tema di diffamazione a mezzo stampa non sussiste l’esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo come tale inidoneo a meritare l’interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia (Cass. pen., V sez., m. 46258 del 2010).
Secondo la Corte, pertanto, il riferimento ad uno scritto anonimo, ancorché già effettivamente diffuso e conosciuto all’opinione pubblica, non può essere ricondotto all’esercizio del diritto di cronaca, non potendo l’attributo della verità essere riferito alla mera notizia della diffusione dello scritto e dovendosi, invece, riferire tale requisito al contenuto dello stesso.
In mancanza di una chiara ed univoca presa di distanza dell’autore dell’articolo volta a richiamare l’attenzione sull’inaffidabilità dello scritto, in quanto non verificato nel suo contenuto e non verificabile nella sua fonte (Trib. di Palermo, sent. n. 147 del 2002), il lettore potrebbe, infatti, essere indotto a ritenere verosimili anche i fatti esposti dalla fonte anonima i quali, pertanto, qualora siano lesivi della reputazione di un soggetto legittimano quest’ultimo alla richiesta del risarcimento dei danni non patrimoniali.